Entro fine mese la dichiarazione obbligatoria all’ENPACL
La comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica, utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’ente
Il 30 settembre 2026 scade il termine per presentare all’ENPACL la dichiarazione obbligatoria dell’ammontare del reddito professionale e del volume d’affari ai fini IVA, conseguito e prodotto nell’anno precedente (anno 2025).
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione tutti i consulenti del lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d’anno, all’Albo professionale. La comunicazione deve essere effettuata anche:
- in caso di assenza di reddito professionale, volume d’affari o di partita IVA;
- nel caso in cui la dichiarazione fiscale non sia stata ancora presentata (oppure non sia dovuta);
- dal consulente del lavoro che si è cancellato nell’anno precedente (quindi nel corso del 2025), limitatamente alla denuncia compensi (volume d’affari) e al relativo pagamento del contributo integrativo minimo.
La comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’ENPACL al consulente del lavoro, reperibile all’interno della sezione “Servizi on line” del sito istituzionale www.enpacl.it.
Mediante la procedura on line l’iscritto viene guidato nella presentazione della dichiarazione obbligatoria, al fine di evitare o ridurre il rischio di errori e/o omissioni.
Più nel dettaglio, il consulente del lavoro dovrà effettuare l’accesso all’interno della propria area riservata del sito dell’ENPACL ed entrare nella sezione “Dichiarazioni”, iniziando così la compilazione guidata. Il consulente del lavoro dovrà innanzitutto selezionare il regime fiscale applicato (ad esempio, il regime forfetario ex L. 190/2014) e poi inserire i dati richiesti.
Una volta trasmessa, il sistema rilascia un’apposita ricevuta dell’adempimento svolto.
Mediante la procedura con cui viene effettuata la presentazione della dichiarazione in argomento viene determinato il contributo soggettivo e il contributo integrativo, dovuti in eccedenza a quello minimo.
Sul punto, si ricorda che il contributo soggettivo viene calcolato applicando l’aliquota del 12% al reddito professionale prodotto in forma individuale o associata nell’anno 2025 (ovvero al 6% se il consulente beneficia dell’agevolazione per giovani neo iscritti o pensionati); invece, il contributo integrativo è pari al 4% di tutti i compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA.
Per quanto concerne i contributi minimi, per il 2026 sono stati fissati nelle seguenti misure:
- 2.620 euro (1.310 euro nella misura ridotta) il contributo soggettivo minimo;
- 380 euro il contributo integrativo minimo;
- 52,98 euro il contributo di maternità.
È opportuno ricordare che l’adesione al concordato preventivo biennale con l’Amministrazione finanziaria non comporta alcuna modifica agli obblighi contributivi per gli iscritti all’ENPACL. In particolare, per il calcolo della contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato dovrà essere comunicato il reddito professionale effettivamente prodotto nell’anno precedente; mentre, per determinare il contributo integrativo, dovranno essere comunicati tutti i compensi professionali percepiti nell’anno.
Per quanto concerne le scadenze di versamento, si ricorda che la contribuzione soggettiva minima va versata in 4 rate: le prime due sono già scadute ad aprile e giugno 2026, mentre la terza dovrà essere versata entro il 30 settembre 2026 e la quarta rata entro il 30 novembre 2026.
In un’unica soluzione, sempre entro il 30 settembre 2026, dovrà inoltre essere versato sia il contributo minimo integrativo sia il contributo di maternità.
Invece, la contribuzione soggettiva e integrativa eccedente il minimale potrà essere versata in unica soluzione entro il 30 settembre 2026 oppure in un massimo di quattro rate aventi scadenza il:
- 30 settembre 2026, la prima;
- 2 novembre 2026 (il 31 ottobre cade di sabato), la seconda;
- 30 novembre 2026, la terza;
- 16 dicembre 2026, la quarta.
La modalità e il numero di rate dovrà essere deciso dal consulente del lavoro in sede di presentazione della dichiarazione obbligatoria.
La contribuzione soggettiva e integrativa (nonché il contributo di maternità) possono essere pagate mediante il sistema di pagamento elettronico “pagoPA” o, in alternativa, con il modello F24.
Si ricorda, infine, che in sede di dichiarazione obbligatoria del volume d’affari IVA e del reddito professionale è possibile effettuare la ripartizione di quanto eventualmente versato a titolo di acconto fino al 20 agosto 2026. In particolare, il consulente del lavoro che abbia effettuato versamenti in acconto dovrà decidere entro il 30 settembre 2026 a che titolo imputare dette anticipazioni.
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