Confermata l’IVA del 10% per l’intermediazione di rifiuti
La Cassazione ha affermato che l’aliquota ridotta spetta anche in assenza di detenzione dei beni
Con l’ordinanza n. 10654/2026 la Cassazione ha, indirettamente, confermato che si applica l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di intermediazione di rifiuti, senza detenzione dei medesimi.
La pronuncia si riferisce alla disciplina anteriore alle modifiche apportate al Testo unico dell’ambiente per effetto del DLgs. 205/2010: nonostante ciò, rappresenta un’attestazione del fatto che, nella disciplina attuale, è possibile fruire dell’aliquota IVA ridotta anche per la gestione dei rifiuti, effettuata tramite intermediari, i quali non detengono i rifiuti stessi.
La Cassazione, con l’ordinanza in commento, esamina le condizioni per l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, il quale, nella versione vigente ratione temporis, era riferito, per quanto di interesse, alle “prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto”.
La versione attuale, modificata per effetto della L. 207/2024, agevola le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, esclusi il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, come definite dall’articolo 183, comma 1, lettere n), aa), bb), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali di cui all’articolo 184, commi 2 e 3, lettera g), del medesimo decreto legislativo”.
In sostanza, sono state escluse dall’agevolazione il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, mentre per le altre prestazioni è stato esclusivamente aggiornato il riferimento al nuovo Testo unico dell’ambiente (DLgs. 152/2006).
Nel caso affrontato dai giudici, era stata contestata la detrazione dell’imposta, in capo al committente del servizio, essendo stata ritenuta illegittima l’applicazione dell’aliquota ordinaria con riguardo alle prestazioni poste in essere da intermediari senza detenzione di rifiuti, ossia da parte di quei soggetti definiti “di congiunzione tra gli operatori principali del ciclo di gestione dei rifiuti (produttore/detentore, trasportatore e destinatario finale, quale smaltitore o recuperatore)”.
La Cassazione, per determinare l’aliquota applicabile, esamina le disposizioni del Testo unico dell’ambiente, già nella versione di cui al DLgs. 152/2006 (sebbene la normativa IVA vigente all’epoca facesse ancora rinvio, come già descritto, al DLgs. 22/97, già abrogato).
La Suprema Corte conclude per l’applicabilità dell’aliquota IVA ordinaria, poiché le prestazioni eseguite, nel momento di effettuazione (vale a dire prima delle modifiche apportate dal DLgs. 205/2010 al Testo unico dell’ambiente), non rientravano ancora nel novero dei servizi di gestione dei rifiuti.
Il n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, difatti, come già evidenziato, menziona le “prestazioni di gestione dei rifiuti” tra quelle soggette ad aliquota IVA del 10%.
Tuttavia, il testo originario dell’art. 183 del DLgs. 152/2006 (cui la citata disposizione in materia di IVA fa rinvio) alla lettera d), nella versione vigente all’epoca dei fatti, definiva l’attività di gestione come “la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura”.
In tale testo non era ancora presente il riferimento all’attività di “intermediazione senza detenzione”, conseguente alle modifiche ex art. 10 del DLgs. 205/2010.
L’art. 183, lett. l), del DLgs. 152/2006 oggi definisce l’intermediario come “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti”.
Inoltre, come evidenzia la Cassazione, con le modifiche di cui all’art. 10 del DLgs. 205/2010, è stata allargata anche la nozione di gestione dei rifiuti, includendo “la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti” nonché “la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento” e “le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari” (art. 183, lett. n), del DLgs. 205/2010).
Dall’esame della pronuncia di Cassazione, ne discende la riconducibilità alle prestazioni con aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 127-sexiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, dei servizi relativi all’intermediazione dei rifiuti, anche in assenza di detenzione degli stessi da parte dell’operatore intermedio.
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