Derivati con fair value semplificato
Il fair value può essere determinato utilizzando il valore comunicato dalla banca
La bozza del nuovo principio contabile dedicato alle piccole e alle micro imprese non disciplina espressamente, perché poco frequenti in tali realtà, i titoli di debito, le partecipazioni e gli strumenti finanziari derivati.
Qualora le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del principio contabile dovessero detenere tali attività, la disciplina si desume, per rinvio, dai pertinenti principi contabili nazionali e, in particolare, dai documenti OIC 20, OIC 21 e OIC 32.
Parallelamente a tale rinvio, lo standard setter ha inserito specifiche disposizioni con riferimento ai derivati.
In primo luogo, il principio contabile precisa che le piccole imprese (cioè le società che redigono il bilancio in forma abbreviata) possono avvalersi delle semplificazioni previste dal documento OIC 32 (§ 101-118).
Secondo tali previsioni, quando le operazioni di copertura sono poste in essere mediante strumenti finanziari derivati aventi caratteristiche che corrispondono o sono strettamente allineate a quelle dell’elemento coperto (c.d. “relazioni di copertura semplici”) e lo strumento finanziario derivato è stipulato a condizioni di mercato, la società può applicare un modello contabile semplificato, che si basa su un’analisi esclusivamente qualitativa della relazione economica tra l’elemento coperto e lo strumento di copertura e non richiede, invece, una valutazione quantitativa.
È bene evidenziare che la possibilità di avvalersi, da parte delle società che redigono il bilancio abbreviato, di tali semplificazioni, seppur non esplicitata, era ricavabile anche in precedenza dalla lettura del documento OIC 32.
Tale intervento è, quindi, riconducibile a quelli finalizzati a facilitare la lettura e l’applicazione delle regole contabili da parte delle imprese di minori dimensioni.
Il nuovo principio contabile introduce, invece, una nuova semplificazione ai fini della determinazione del fair value degli strumenti finanziari derivati.
Viene, infatti, prevista la possibilità, per le piccole imprese, di utilizzare il valore comunicato dalla controparte finanziaria alla data di riferimento del bilancio.
Analoga semplificazione è prevista per le micro imprese.
A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 2435-ter comma 3 c.c., le disposizioni sulla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenute nell’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. “non sono applicabili” alle micro imprese.
Il nuovo principio contabile conferma (così come attualmente previsto dal documento OIC 32, § 134 e dal documento OIC 31, § 22) che, in presenza di strumenti finanziari derivati (con fair value negativo), ove ricorrano le condizioni per l’iscrizione in base a quanto previsto dal documento OIC 31, la micro impresa rileva un fondo per rischi ed oneri, nella determinazione del quale la società può far riferimento alle linee guida per la valutazione dei derivati contenute nel documento OIC 32.
Per contro, il fair value positivo del derivato non trova evidenza in bilancio.
Il nuovo principio contabile prevede che, come migliore stima del fondo, si possa utilizzare (anche in questo caso) il valore comunicato dalla controparte finanziaria alla data di riferimento del bilancio.
Da ultimo, si evidenzia che la bozza del principio contabile sembra fornire indicazioni in merito alla possibilità, da parte delle micro imprese, di valutare i derivati al fair value.
Sul tema si ricorda che, con una risposta riportata nella newsletter di gennaio 2023, l’OIC ha precisato che le micro imprese possono decidere volontariamente di non avvalersi delle semplificazioni per esse previste. In questa prospettiva, una micro impresa che decida di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata adotterà le previsioni per queste tipologie di bilancio, ivi inclusa la disciplina degli strumenti finanziari derivati prevista dall’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. e dal documento OIC 32.
Alla luce di tale chiarimento dell’OIC, in dottrina è stata prospettata la possibilità di rinunciare alle semplificazioni relative ai criteri di valutazione (e, quindi, rilevare contabilmente gli strumenti finanziari derivati al fair value) anche da parte delle micro imprese che predispongono il bilancio con le esenzioni previste dall’art. 2435-ter c.c.
Tale soluzione non sembra, tuttavia, coerente con la tassonomia XBRL per i bilanci in forma micro, in considerazione della mancanza, negli schemi di Stato patrimoniale e Conto economico, delle specifiche voci dedicate ai derivati.
In questo senso sembra orientare la bozza del nuovo principio contabile, in quanto riporta la previsione dell’art. 2435-ter comma 3 c.c. (in base al quale, come detto, le disposizioni sulla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura contenute nell’art. 2426 comma 1 n. 11-bis c.c. “non sono applicabili” alle micro imprese) tra le “semplificazioni obbligatorie per legge, non rimesse alla scelta dell’impresa”.
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