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PROFESSIONI

Compensi degli avvocati difensori dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione da rivedere

Anche se non si applica la disciplina sull’equo compenso non possono essere irragionevolmente inferiori ai minimi tabellari

/ Monica VALINOTTI

Sabato, 12 settembre 2026

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Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 14147 del 6 agosto scorso, si è pronunciato sulla legittimità del Regolamento per la costituzione e la gestione dell’elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, adottato con la disposizione n. 176 del 3 dicembre 2025.

Nello specifico, con il ricorso introduttivo del giudizio, l’Ordine degli avvocati di Roma aveva domandato l’annullamento del citato Regolamento nella parte in cui:
- determina i compensi degli avvocati del libero foro in misura fissa e decisamente inferiore ai minimi tabellari previsti dal DM 55/2014;
- esclude il rimborso delle spese di trasferta all’interno del Distretto in cui l’avvocato è iscritto.

I giudici amministrativi hanno preliminarmente riconosciuto la legittimazione ad agire dell’Ordine circondariale, evidenziando come esso debba ritenersi legittimato ad agire in giudizio per la tutela dell’interesse della categoria che rappresenta. Né osta a tale conclusione il disposto dell’art. 5 comma 4 della L. 49/2023, che attribuisce ai Consigli nazionali degli Ordini o collegi professionali la legittimazione ad adire l’autorità giudiziaria competente nell’ipotesi in cui ravvisino violazioni delle disposizioni sull’equo compenso, trattandosi di disposizione che fornisce una “tutela aggiuntiva”.

Con riguardo all’ammontare dei compensi degli avvocati del libero foro – che il Regolamento, con riguardo alle controversie di tipo “seriale” e ripetitivo, determina in misura fissa, ancorché progressivamente crescente in base al valore della lite (art. 10 comma 1 lett. a) – l’Ordine degli avvocati di Roma lamentava una quantificazione pressoché irrisoria e finanche lesiva “dell’immagine e del decoro della categoria forense”.

In proposito, il TAR evidenzia, in primo luogo, come l’art. 2233 c.c. preveda che la misura del compenso per l’attività svolta dal professionista intellettuale debba essere, in ogni caso, adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

Si sottolinea, poi, che, benché l’art. 2 comma 3 della L. 49/2023 escluda dall’applicazione delle disposizioni sull’equo compenso le prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione, questi ultimi devono comunque garantire, all’atto del conferimento dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Se ne ricava che i compensi spettanti agli avvocati del libero foro che assumano la difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono essere determinati anche in misura inferiore ai minimi fissati dai parametri tabellari ministeriali di cui al DM 55/2014, ma devono comunque risultare proporzionati alla natura e tipologia della prestazione resa e “calibrati sulle specifiche caratteristiche del contenzioso che attiene alla materia della riscossione” e che presenta spesso “carattere seriale, standardizzato e ripetitivo”.

Fermo quanto precede, ai fini della valutazione di adeguatezza dei compensi, occorre individuare un dato economico certo e obiettivo, utilizzabile come termine di raffronto per giungere ad una quantificazione che non sia del tutto arbitraria. A tal fine, secondo i giudici amministrativi, non si possono ignorare i parametri di cui al DM 55/2014, che costituiscono un utile elemento di valutazione dell’adeguatezza degli onorari rispetto all’importanza dell’opera prestata, ancorché non trovino immediata e diretta applicazione nel caso di specie.

In considerazione di ciò, il TAR ha annullato le disposizioni del Regolamento (e la relativa tabella di determinazione dei compensi) nella parte in cui si discostavano in maniera irragionevole ed eccessiva – in alcuni casi in misura superiore al 90% – dai compensi minimi previsti dal DM 55/2014.

La netta discrepanza rispetto ai valori tabellari, evidenzia infatti la sentenza in commento, non appare giustificata:
- né dal carattere prevalentemente routinario del contenzioso della riscossione, ben potendo esso richiedere all’avvocato molteplici adempimenti;
- né dalle esigenze di contenimento della spesa pubblica, dovendosi comunque contemperare tale interesse con quello di assicurare al professionista una giusta remunerazione.

Il TAR ha, infine, annullato il Regolamento nella parte in cui esclude il rimborso delle spese di trasferta dell’avvocato all’interno del Distretto in cui è iscritto (riconoscendo, invece, il rimborso per le trasferte in altri Distretti), trattandosi di previsione irragionevole, tenuto conto che alcuni Distretti, come quello di Roma, includono Comuni e uffici giudiziari molto distanti tra loro e tali da richiedere percorrenze significative e costi “non irrilevanti”. In considerazione di ciò, le spese di trasferta (anche infra-Distretto) sono inevitabilmente destinate a incidere sui compensi percepiti, erodendone la consistenza finale e contrastando con l’obbligo di assicurare un compenso adeguato.

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