Continua l’aggiornamento delle sanzioni disciplinari per violazioni sull’equo compenso
Nella maggior parte dei casi adottate le sanzioni dell’avvertimento e della censura
A tre anni dall’entrata in vigore della legge sull’equo compenso (L. 49/2023), proseguono, con alcuni interventi in corso d’opera, le attività degli Ordini professionali finalizzate all’adeguamento delle disposizioni deontologiche alla nuova disciplina.
L’art. 5 comma 5 della L. 49/2023, infatti, ha demandato a Ordini e Collegi professionali il compito di adottare disposizioni deontologiche finalizzate a sanzionare le violazioni, da parte del professionista, dell’obbligo di:
- “convenire” o “preventivare” un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai decreti ministeriali di cui all’art. 1 della L. 49/2023;
- avvertire il cliente – nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista – che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, a pena di nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla L. 49/2023.
Per dottori commercialisti ed esperti contabili gli obblighi in considerazione sono stati inseriti nell’art. 25 comma 1 del nuovo Codice deontologico, in vigore dal 1° aprile 2024, e la loro violazione è punita con la censura ex art. 21-bis del Codice delle sanzioni disciplinari.
A ogni modo, gli obblighi di pattuire un compenso equo e di avvertire il cliente circa il fatto che il compenso per la prestazione deve rispettare in ogni caso, a pena di nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla L. 49/2023, sono imposti nei soli casi in cui il rapporto d’opera professionale rientri nell’ambito di applicazione della legge sull’equo compenso e, quindi, qualora esso intercorra tra il professionista e i “contraenti forti”, ossia imprese bancarie e assicurative, società da esse controllate o loro mandatarie, imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico abbiano impiegato più di 50 dipendenti “o” presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubbliche amministrazioni o società a partecipazione pubblica di cui al DLgs. 175/2016.
Ciò deve risultare espressamente dalle disposizioni deontologiche che comportano sanzioni disciplinari in caso di violazione della disciplina dell’equo compenso, pena il rischio di contestazioni da parte dell’Autorità grante della concorrenza e del mercato (AGCM), come avvenuto con riguardo all’art. 25-bis del Codice deontologico forense.
Secondo l’AGCM, la previgente versione della disposizione poteva indurre a ritenere che gli obblighi in questione sussistessero con riguardo a tutti i rapporti professionali, con conseguente rischio di limitazione della libera concorrenza tra avvocati. Ne è seguita la modifica dell’art. 25-bis del Codice deontologico forense che, nella nuova formulazione, in vigore dallo scorso 6 aprile, riporta testualmente i rapporti professionali nell’ambito dei quali valgono gli obblighi in questione, precisando, al comma 3, che essi non si applicano ai rapporti con soggetti diversi da quelli individuati al comma 1.
Quanto alle sanzioni, la violazione del divieto di concordare un compenso non equo nei rapporti professionali in considerazione determina la sanzione della censura, mentre la violazione dell’obbligo di avvertire il cliente del fatto che il compenso per la prestazione deve rispettare in ogni caso, a pena di nullità, i criteri della L. 49/2023 è sanzionata con l’avvertimento.
Di recente, anche il Consiglio nazionale del Notariato (CNN) è intervenuto per modificare i principi di deontologia professionale dei notai.
In un primo momento, con riguardo alle due fattispecie previste dall’art. 5 comma 5 della L. 49/2023, si prevedeva che la violazione dei relativi obblighi rilevasse ai sensi dell’art. 147 comma 1 lett. a) della L. 89/13, il quale dispone che è punito con la censura o con la sospensione fino a un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile.
A seguito della deliberazione del Consiglio nazionale del Notariato 17 aprile 2026 n. 4-31, in vigore dallo scorso 25 maggio, il principio di deontologia n. 59, al comma 3, precisa che il divieto di pattuire un compenso non equo e l’obbligo di informazione al cliente (di cui ai commi 1 e 2) non si applicano ai rapporti professionali con soggetti diversi da quelli individuati nel comma 1. Il comma 4 del medesimo principio 59 stabilisce, poi, che la violazione del divieto di cui al comma 1 o dell’obbligo di cui al comma 2 costituisce fattispecie disciplinarmente rilevante, sanzionabile con l’avvertimento o la censura di cui all’art. 136 della L. 89/13.
Ciò dovrebbe valere, però, per le sole violazioni “occasionali”. Diversamente, sarebbe applicabile l’art. 147 comma 1 lett. b) della L. 89/13, ai sensi del quale è punito con la censura, o con le più gravi sanzioni della sospensione fino a un anno o della destituzione, il notaio che viola in modo “non occasionale” le norme deontologiche elaborate dal CNN.
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