Prime indicazioni sul dazio forfetario di tre euro sulle vendite e-commerce
Chiarimenti delle Dogane sulla nuova definizione di «dichiarante» e sulla tassazione per spedizione
Con la circolare n. 17 di ieri, 25 giugno 2025, l’Agenzia delle Dogane e monopoli, in vista dell’entrata in vigore, il prossimo 1° luglio, del dazio forfetario di tre euro per le piccole spedizioni e-commerce, introdotto dal Reg. Ue n. 382/2026, comincia a fornire prime indicazioni applicative. Riprendendo le Guidelines unionali in materia, e anticipando i futuri imminenti cambiamenti delle norme esecutive e delegate del Codice doganale unionale, l’autorità nazionale fornisce chiarimenti su una misura che, per il suo carattere innovativo e per gli impatti massivi attesi, coinvolgerà sicuramente molteplici questioni, sia sul piano sostanziale, sia sul piano formale e dichiarativo.
Anzitutto, non privo di rilievo è il chiarimento di carattere sostanziale secondo cui il dazio si applica, per un biennio, dal 1° luglio 2026:
- alle merci la cui importazione beneficia dell’esenzione IVA prevista dall’art. 143 § 1 lett. c-bis) della direttiva 2006/112/Ce, nell’ambito del regime IOSS;
- alle merci contenute in spedizioni postali ai sensi dell’art. 1 punto 24 del Reg Ue 2446/15.
Quindi, i regimi IVA d’interesse sono lo IOSS, in termini generali, ed i regimi ordinari e speciali, per le spedizioni postali speciali.
Nel documento si osserva poi che, con il termine “spedizione”, si intendono le merci, trasportate da uno speditore a un destinatario, con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, e provenienti dallo stesso territorio o Paese terzo, dello stesso tipo, classe o descrizione o imballate insieme, nell’ambito dello stesso contratto di trasporto. Di conseguenza, le merci spedite dallo stesso mittente allo stesso destinatario che sono state ordinate e spedite separatamente devono essere considerate spedizioni separate, mentre le spedizioni con all’interno la medesima classe di prodotto, scontano una sola volta il dazio di tre euro.
La tassazione, quindi, segue un principio di coordinamento tra spedizione ed articolo, quest’ultimo definito come una o più merci contenute in una spedizione e che presentano la stessa classificazione tariffaria e la stessa descrizione e che, qualora prevista, condividono altresì la medesima origine. Pertanto, ogni linea di dichiarazione comporta l’applicazione del dazio.
Altro punto di rilievo sta nell’approfondito chiarimento riservato alla definizione di vendita a distanza e nella sua ipotesi d’eccezione dell’utilizzo del deposito doganale. Le spedizioni interessate dalla nuova misura sono quelle in cui: il fornitore (anche piattaforma) è un soggetto passivo IVA; l’acquirente è un consumatore o un soggetto passivo senza obblighi “Intra”; al momento della vendita, le merci si trovano in un Paese terzo; il trasporto o la spedizione sono effettuati dal fornitore o per suo conto, anche in forma indiretta; i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione.
Non rientrano tra queste ipotesi le vendite effettuate da un deposito doganale, come quelle in cui una piattaforma realizzi un deposito di prossimità, in sospensione, però, dalla fiscalità unionale, salvo che – e questo è un punto nodale che interessa il deposito ed i flussi ordinari – non possa assumersi che una vendita ad un consumatore finale sia già occorsa, prima dell’immissione in libera pratica.
Estremamente interessante è il tema dell’individuazione del soggetto dichiarante, in prossima modifica nelle disposizioni del Regolamento delegato al Codice Ue, con introduzione di concetti innovativi che iniziano il processo di estensione della responsabilità in importazione (fino ad arrivare all’istituzione del “deemed IOR”). In base alle nuove norme, il dichiarante è individuato secondo il seguente ordine di priorità:
- nel soggetto passivo che utilizza il regime IOSS oppure nel relativo rappresentante indiretto;
- nel soggetto che applica il regime speciale di dichiarazione e pagamento dell’IVA oppure nel relativo rappresentante indiretto;
- nel rappresentante indiretto dell’importatore qualora non siano utilizzati i regimi di cui ai punti 1 e 2;
- in via residuale, ove non si applicano le precedenti fattispecie (1,2,3), in qualsiasi altro soggetto in grado, contestualmente, di presentare le merci in dogana e fornire o rendere disponibili alle Autorità doganali le informazioni necessarie per l’espletamento delle formalità doganali.
Nuovi chiarimenti sono resi, poi, in materia di dichiarazioni e codici di tracciato da inserire nelle bolle di importazione, in modalità H7 per il regime IOSS ed in modalità H1 per le merci escluse da IOSS e per le spedizioni postali, con indirizzi applicativi per il calcolo delle garanzie, restando necessaria la prestazione di una garanzia globale (CGU) a copertura delle operazioni di un periodo.
Si osserva in ultimo che, per il regime IOSS, il dazio di tre euro è esente dall’IVA all’importazione e non deve essere incluso nella base imponibile (intendendosi in questo caso che non c’è IVA in dogana nelle operazioni IOSS), mentre per i regimi non-IOSS, trattandosi di dazio, l’IVA è dovuta all’importazione e deve essere calcolata su un valore che include il dazio di 3 euro.
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