Nomina del responsabile antiriciclaggio di banche e intermediari da comunicare entro i 20 giorni
La Banca d’Italia, con provvedimento 16 giugno 2026 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, torna a modificare le disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019. Tale documento era destinato, tra gli altri, a banche, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare, intermediari iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del TUB.
Le disposizioni erano già state modificate con provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 (si veda “Banche e società finanziarie dovranno delegare l’antiriciclaggio a un amministratore” del 12 agosto 2023). Ora, con l’approssimarsi del termine ultimo entro il quale gli intermediari sono tenuti a nominare un esponente responsabile per l’antiriciclaggio, cioè il 30 giugno 2026, la Banca d’Italia ha ritenuto di dover aggiungere un ultimo paragrafo nella Parte II, Sezione III-bis “Esponente responsabile per l’antiriciclaggio” delle citate disposizioni.
In particolare, viene stabilito che i destinatari comunicano alla Banca d’Italia la nomina dell’esponente responsabile per l’antiriciclaggio e i successivi aggiornamenti relativi alla carica entro venti giorni dalla data di accettazione, sospensione o cessazione della stessa. Con riferimento agli intermediari di nuova costituzione, l’invio della prima segnalazione va effettuato entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività.
In caso di errori segnaletici individuati dalla Banca d’Italia o dall’intermediario, questo dovrà segnalare la rettifica della segnalazione errata nel più breve tempo possibile.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941