Data della riduzione del canone di locazione da dimostrare
La Cassazione, con la pronuncia del 23 giugno 2026 n. 21394, torna ad occuparsi dell’opponibilità all’Agenzia delle Entrate della scrittura privata di riduzione del canone di locazione.
Da un lato, va ricordato che l’accordo di riduzione del canone non è soggetto ad obbligo di registrazione e in ogni caso, ai sensi dell’art. 19 del DL 133/2014, la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo.
Inoltre, come evidenziato dalla Suprema Corte n. 7644/2022, la riduzione potrebbe essere provata anche con mezzi diversi dalla registrazione.
Dall’altro, però, secondo i giudici di legittimità, l’Amministrazione finanziaria deve essere qualificata come soggetto “terzo” rispetto alla scrittura privata di riduzione del canone di locazione, “in quanto titolare di un autonomo diritto di imposizione collegato al negozio documentato e suscettibile di pregiudizio per effetto dello stesso”.
Quindi, “ai sensi dell’art. 2704 c.c., la data della scrittura privata non autenticata non è opponibile al Fisco se non dal giorno in cui essa è stata registrata, salvo che la parte interessata fornisca la prova della sua anteriorità mediante fatti idonei a stabilire in modo egualmente certo la data di formazione del documento”.
Nel caso di specie, in presenza di una scrittura di riduzione datata 2 dicembre 2013, ma registrata il 23 ottobre 2014, la Cassazione ritiene legittima la tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei canoni 2014 nella misura originaria fino alla registrazione della risoluzione, in quanto non erano state fornite altre prove idonee a dimostrare la data certa (2 dicembre 2013) della scrittura di riduzione.
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