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LAVORO & PREVIDENZA

Non c’è regolarità contributiva se manca l’invio tempestivo dell’UniEmens

Per la Suprema Corte si tratta di un’irregolarità sostanziale e impedisce il rilascio del DURC, anche se i versamenti effettivi risultano regolari

/ Giada GIANOLA

Giovedì, 25 giugno 2026

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Il mancato invio dei modelli UniEmens non costituisce un’irregolarità formale, bensì un’irregolarità sostanziale che impedisce all’INPS di eseguire, con celerità ed efficacia, il controllo della regolarità contributiva. Ne deriva che, in tali circostanze, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) non è rilasciabile, e al datore di lavoro viene preclusa la possibilità di beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente.

È quanto si apprende dall’ordinanza n. 21362/2026, con cui la Corte di Cassazione ha deciso un caso in cui la società non aveva regolarizzato la propria posizione entro il termine di 15 giorni assegnato per la sanatoria. Nonostante ciò, in sede di appello era stata affermata la rilevanza, ai fini della regolarità contributiva, del mero pagamento delle somme dovute e non dei connessi obblighi dichiarativi, come l’inoltro dei modelli UniEmens, con conseguente accoglimento dell’opposizione proposta avverso l’avviso di addebito relativo al recupero dei benefici contributivi goduti.

A tal proposito, è opportuno ricordare che in applicazione del comma 1175 dell’art. 1 della L. 296/2006, dal 1º luglio 2007 i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono, tra l’altro, subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC. Con l’art. 3 del DM 30 gennaio 2015 sono stati dettati i requisiti di regolarità: il comma 1 riguarda l’oggetto della verifica di tale regolarità, mentre i commi 2 e 3 individuano le tassative ipotesi in cui può essere ritenuta comunque la regolarità contributiva. Il successivo art. 4 del citato DM, invece, prevede la possibilità di inviare, nel caso in cui non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, un invito a regolarizzare la posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell’invito stesso.

La Cassazione, con la pronuncia in commento, ha affermato il contrario di quanto sancito in sede di merito, chiarendo che la regolarità nel pagamento dei contributi non comporta, automaticamente, la regolarità contributiva quale requisito per il godimento degli sgravi.
Nell’ordinanza si chiarisce che il diritto alla fruizione degli sgravi presuppone “l’azione virtuosa del contribuente”, il quale non solo deve essere in regola con i versamenti, ma deve anche consentire il controllo di tale regolarità da parte dell’ente preposto. Di conseguenza, qualora manchi quest’ultimo presupposto a causa dell’omessa o tardiva regolarizzazione entro il termine assegnato con l’invito a regolarizzare, il diritto alle agevolazioni viene meno senza che rilevi una sanatoria intervenuta successivamente.

Quindi, ai fini della regolarità contributiva, al pagamento dei contributi deve necessariamente affiancarsi il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi, dato che, come si legge nell’ordinanza, il concetto di adempimento dell’obbligazione contributiva rappresenta solo un sottoinsieme di quello più ampio di regolarità contributiva.

La Suprema Corte si era comunque già pronunciata in questi termini (cfr. Cass. nn. 8078/2026 e 16198/2026). Ad esempio, con la pronuncia n. 8078 dello scorso 1° aprile, i giudici di legittimità hanno espressamente affermato che la condizione di regolarità contributiva, da verificare al fine del rilascio del DURC, dipende anche dalla correttezza degli adempimenti mensili e/o periodici, tra cui rientrano le denunce UniEmens, il cui mancato invio “non consente i doverosi controlli, né l’emissione del DURC, impedendo quindi anche la fruizione delle agevolazioni”.

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