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Sabato, 8 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Il risarcimento per mancata attribuzione dei buoni pasto è «danno emergente»

/ REDAZIONE

Sabato, 8 agosto 2026

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 156 di ieri, 7 agosto, ha affermato che non sono imponibili le somme corrisposte a titolo di risarcimento per la mancata attribuzione dei buoni pasto.

Nel caso di specie, in base a quanto rappresentato dal contribuente e confermato anche dalle sentenze allegate, con il ricorso non è stata chiesta la monetizzazione del pasto, ma “il risarcimento del danno connesso alla mancata fruizione della pausa per la mensa durante il turno di lavoro superiore alle 6 ore, danno rispetto al quale il controvalore del buono pasto costituisce semplicemente un criterio equitativo di liquidazione. La domanda dunque è pienamente ammissibile (...)”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, pertanto, le somme corrisposte a titolo di “risarcimento del danno per mancata fruizione della pausa durante i turni di guardia” e di “risarcimento del danno per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo” integrano la fattispecie del risarcimento di un danno emergente, poiché finalizzate a ristorare il pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento del diritto contrattuale alla pausa pranzo che il giudice quantifica, in via equitativa, in base al controvalore dei buoni pasto non fruiti, quale mero criterio di calcolo del danno e, pertanto, non assumono rilevanza reddituale.

Viene altresì affermato che, in considerazione della natura accessoria al credito principale, desumibile dall’art. 6 comma 2 ultimo periodo del TUIR (cfr. anche C.M. n. 326/97, punto 1.4), non sono, altresì, imponibili le somme liquidate a titolo di interessi e a titolo di rivalutazione monetaria.

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