Surplus concordatario esteso al caso di continuità indiretta
Giudizio di ammissibilità anche per il contenuto del piano e la determinazione del valore di liquidazione
La Procura Generale della Cassazione del 28 maggio 2026 ha espresso il principio di diritto secondo il quale il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal Tribunale per l’apertura della relativa procedura, deve estendersi al contenuto del piano e quindi alla determinazione del valore di liquidazione ex art. 87 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019 (CCII), secondo uno scrutinio di legalità sostanziale di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.
Si è affermato, altresì, che il c.d. surplus concordatario può venire in rilievo non solo in caso di concordato in continuità aziendale diretta, ma anche in caso di continuità aziendale indiretta, qualora vi sia la prova dell’esistenza di una differenza tra valore di liquidazione, inteso, sotto questo profilo, come il prezzo ricavabile nell’ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell’azienda in esercizio e il maggior prezzo in concreto ricavato o ricavabile dalla cessione dell’azienda durante la procedura concordataria, da considerarsi anch’esso quale “valore eccedente quello di liquidazione”.
Il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato in continuità, svolto dal Tribunale per l’apertura della procedura, non si può arrestare a una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della documentazione, ma deve estendersi a uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini dell’omologazione del concordato (Cass. n. 9605/2026 e Cass. SS UU. n. 1521/2013, per la legge fallimentare, applicabile anche al CCII).
Tale controllo è relativo a ciò che, nella vigenza del RD 267/42, era stata definita come “fattibilità giuridica”, cioè la “compatibilità della proposta con le norme inderogabili e la causa concreta dell’accordo” (Cass. n. 11223/2025), quest’ultima integrata dalle finalità di superamento della situazione di crisi, da un lato, e di assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente parziale, dei creditori, dall’altro (Cass. nn. 3640/2025, 10886/2020 e 21175/2018).
Il controllo di c.d. fattibilità giuridica non incontra particolari limiti (Cass. nn. 21250/2024 e 4790/2018), poiché integra il controllo di legittimità.
Il controllo di legalità sostanziale deve rivolgersi, in primo luogo, all’accertamento della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del concordato e quindi al controllo del rispetto delle condizioni per l’apertura della procedura, ex artt. 84-88 del CCII (salvi i casi di legge). Tale controllo riguarda anche il valore di liquidazione, che investe 3 differenti profili: la sua composizione, la sua quantificazione e infine la sua distribuzione. Tali profili attengono alla valutazione del piano (composizione e quantificazione) e della proposta (distribuzione).
La corretta composizione del valore di liquidazione è connessa con il requisito della non deteriorità del trattamento dei creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, prescritto per ogni tipologia di concordato e la cui prospettazione rappresenta una condizione di ammissibilità della proposta. La “non deteriorità” assume un giudizio comparativo che deve essere basato su valori omogenei al fine di poter valutare la misura di soddisfacimento prevista nella proposta e quella ricavabile dall’eventuale apertura della liquidazione. Il che presuppone l’identificazione e la determinazione del valore di liquidazione per poter stimare la somma ripartibile a favore di ciascun creditore nell’alternativo scenario liquidatorio.
La corretta composizione e/o determinazione del valore di liquidazione nel piano concordatario definisce il perimetro applicativo della priorità assoluta, costituisce il parametro per la verifica dell’assenza di pregiudizio per i creditori nel concordato in continuità e determina, infine, la correttezza della formazione delle classi, con la conseguenza che la determinazione di questo valore si riflette sulla legittimità del piano concordatario e sull’ammissibilità della domanda.
Ai sensi dell’art. 87 comma 1 lett. c) del CCII, la composizione/determinazione del valore di liquidazione comprende anche l’“eventuale maggior valore economico” dalla cessione dell’azienda in esercizio, che sarebbe realizzabile dalla cessione della stessa “in esercizio”, a prescindere dal procedimento in cui tale cessione avvenga.
Secondo la Procura Generale della Corte di Cassazione, si può discutere di valore eccedente quello di liquidazione soltanto ove si tratti di un prezzo di cessione non realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, maggiorato rispetto al valore dell’azienda in ipotesi di cessione o aggiudicazione in sede liquidatoria.
Il c.d. surplus concordatario, quindi, può venire in rilievo anche in caso di continuità indiretta, qualora vi sia la prova dell’esistenza di una differenza tra valore di liquidazione, inteso come il prezzo ricavabile nell’ipotetico scenario liquidatorio dalla cessione dell’azienda in esercizio, e il maggior prezzo in concreto ricavato o ricavabile dalla cessione dell’azienda durante la procedura concordataria, da considerarsi anch’esso come “valore eccedente quello di liquidazione”.
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