Scioglimento di comunione legale tra coniugi tassato come divisione di masse plurime
Se gli immobili provengono da diversi atti di acquisto, ciascuna assegnazione sconta il registro come un negozio di divisione a sé
Con l’ordinanza n. 25551/2026, la Cassazione si è pronunciata sul trattamento impositivo da applicare, ai fini del registro, alla sentenza che attua lo scioglimento della comunione legale tra coniugi, instauratasi su una pluralità di beni immobili, ciascuno proveniente da un differente titolo d’acquisto.
Nella concreta fattispecie esaminata dalla Corte, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente un avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta di registro dovuta sul provvedimento giudiziale di divisione, che riconosceva alla moglie anche il diritto al pagamento di un conguaglio in denaro.
Per l’Amministrazione finanziaria, l’operazione descritta doveva essere ricondotta al fenomeno delle c.d. masse plurime, con conseguente tassazione come permute (registro con aliquota al 9%) delle singole assegnazioni eccedenti le quote spettanti a ciascun condividente sulla singola massa comune. L’avviso veniva impugnato dalla contribuente, per la quale, invece, la comunione sugli immobili oggetto di scioglimento avrebbe dovuto considerarsi, agli effetti del registro, quale massa comune, in quanto derivante da un unico titolo rappresentato dal regime di comunione legale tra i coniugi.
La tesi della ricorrente, respinta in primo grado, veniva accolta dalla Commissione tributaria regionale, che (oltre all’imposta di registro dell’1% sulla massa comune) riteneva applicabile l’aliquota del 9% sulla parte eccedente il valore complessivo spettante ai condividenti, da considerare alla stregua di una compravendita, in applicazione dell’art. 34 comma 1 del DPR 131/86 e dell’art. 8 comma 1 lett. a) della Tariffa, parte I, allegata allo stesso decreto.
La decisione di seconde cure veniva, quindi, impugnata dall’Amministrazione soccombente con ricorso per Cassazione, mediante il quale si invocava la necessaria applicabilità al caso concreto del trattamento impositivo prescritto per la divisione delle masse plurime dall’art. 34 comma 4 del DPR 131/86.
La Suprema Corte ha aderito all’inquadramento giuridico invocato dall’Agenzia delle Entrate sulla base di un percorso argomentativo, in verità, non del tutto condivisibile.
Nell’ordinanza n. 25551/2026 si osserva che il fenomeno delle masse plurime, disciplinato dall’art. 34 comma 4 del DPR 131/86, si configura quando gli stessi soggetti risultino comproprietari di più beni derivanti da titoli originari diversi (si pensi, ad esempio, al caso in cui Tizio e Caio acquistino in comunione pro indiviso, con quote uguali, in momenti diversi e con due atti diversi, due diversi immobili: A e B). In tale eventualità, ogni titolo di acquisto determina una comunione a sé. Ove si proceda alla divisione, quindi, non si ha una sola divisione, bensì tanti negozi quanti sono i titoli originari. Posto che le assegnazioni ai condividenti non possono essere considerate dichiarative qualora non corrispondano esattamente alle quote spettanti a ciascun condividente sulla singola massa comune, le assegnazioni che superino la quota di diritto sono tassate come permute.
Vi è solo un’ipotesi che fa eccezione a tale regola: le comunioni tra medesimi comproprietari, derivanti da titoli diversi, sono considerate come una sola comunione, a norma dell’art. 34 comma 4 del DPR 131/86, ove l’ultimo acquisto sia avvenuto per successione mortis causa. Per la Suprema Corte, la disposizione appena richiamata è di carattere agevolativo, risultando pertanto eccezionale ed insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica, anche con riferimento alla comunione legale tra coniugi derivante dal matrimonio.
Come accennato, la posizione assunta dalla Cassazione desta qualche perplessità.
Sebbene, sotto il profilo puramente formale, sia vero che l’art. 34 comma 4 del DPR 131/86 esclude la qualificazione di “masse plurime”, per le comunioni “che trovano origine in più titoli”, esclusivamente nel caso in cui l’ultimo acquisto sia avvenuto per successione a causa di morte, l’interpretazione a contrario non sembrerebbe argomento sufficiente ad includere anche gli acquisti operati in comunione legale tra le masse plurime.
Sotto il profilo civilistico, infatti, la comunione legale è istituto non assimilabile alla comunione ordinaria: si tratta di un regime patrimoniale di fonte legale previsto dall’art. 177 c.c., che genera una particolare comunione c.d. “senza quote”.
La non assimilabilità tra la comunione legale e la comunione ordinaria parrebbe già sufficiente ad espungere la prima dai confini dell’art. 34 comma 4 del DPR 131/86, ma anche la ratio (antielusiva) della disciplina fiscale delle masse plurime mal si attaglia alla comunione legale. Considerato che i beni ricadono in comunione legale automaticamente (talvolta anche a prescindere dalla presenza fisica in atto dei due coniugi) il rischio di un fittizio ricorso all’istituto per evitare le imposte sui trasferimenti appare del tutto remoto.
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