Nuovi principi per il reporting di sostenibilità unionale
In Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i principi a uso volontario e gli ESRS semplificati
Il reporting di sostenibilità unionale ha, finalmente, i suoi nuovi principi. Sono stati infatti pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea di ieri, i regolamenti delegati (Ue) 2026/1560 e 2026/1563: il primo stabilisce i principi, che poi sono in realtà un principio, a uso volontario ossia per le imprese non soggette agli obblighi di rendicontazione ex artt. 19-bis e 29-bis di cui alla direttiva 2013/34/Ue; il secondo, modificando il regolamento delegato (Ue) 2023/2772, stabilisce la nuova versione “semplificata” degli European sustainability reporting standards (ESRS), ossia i principi dedicati a quelle che rientrano negli obblighi menzionati.
Pur immaginando sia dovuto, in realtà, ad altre motivazioni o magari al caso, ci piace pensare che l’ordine numerico dei due nuovi regolamenti delegati – prima quello sui principi volontari, poi quello riguardante gli ESRS – sia una prova ulteriore del profondo cambio di rotta nella strategia unionale per la rendicontazione in parola. Si tratterebbe di cercare di mantenere l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, interpretato nelle tre canoniche dimensioni ambientale, sociale e di governo, evitando però, nel contempo, eccessivi oneri per gli operatori chiamati a realizzarlo.
Ragionando qui di reporting, la direttiva (Ue) 2026/470 ha infatti emendato quella 2013/34/Ue, limitandoci a tre “passi” fra quelli che ci paiono più rilevanti, sia ridimensionando drasticamente il perimetro delle imprese obbligate a dar conto della sostenibilità (si tratta del primo passo, riteniamo indietro), peraltro seguendo standard semplificati (questo è il secondo passo, crediamo nella medesima direzione), sia stimolando, anche con principi ad hoc, un’informativa sulla sostenibilità volontaria di massa o, meglio, per la massa delle imprese non obbligate (il terzo passo, pensiamo in avanti). In altri termini, almeno nella nostra percezione, la nuova strategia unionale sul sustainability reporting scommette più sugli effetti del successo (sperato) dell’informativa volontaria che su quelli derivanti dalla compliance all’obbligatoria.
Il regolamento delegato (Ue) 2026/1560 reca, nel suo allegato I (vi è pure l’allegato II che elenca invece, citando dal suo titolo, le “informative soggette al limite per la catena del valore”), non dei principi bensì un unico principio – basato su quello di cui alla raccomandazione (Ue) 2025/1710 e dunque sull’EFRAG Voluntary sustainability reporting standard for non-listed SMEs (VSME) – che, come viene indicato nel suo § 2, “ha carattere volontario” e si rivolge a soggetti, le imprese seppure in senso molto ampio (vi si comprendono, infatti, pure i lavoratori autonomi, quelle non in forma societaria e quelle micro quotate), “che, alla data di chiusura del bilancio, non superano un numero medio di 1000 dipendenti occupati durante l’esercizio precedente”. Uno standard semplice, si pensi che l’allegato I è di sole 29 pagine e non si parla mai di doppia rilevanza, nonché modulare pensato anche per “difendere” dalle pressioni informative, sul tema rinviamo ai considerando (2) e (4) del regolamento delegato, derivanti dall’appartenenza alla catena del valore. Per il successivo considerando (6), tale principio “dovrebbe applicarsi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 o in data successiva”: del resto, lo dispone la parte finale dell’art. 4 di tale fonte, il suo art. 3, rubricato “Limite per la catena del valore”, si applica proprio a tali esercizi.
Il regolamento delegato (Ue) 2026/1563 modifica, come dicevamo, quello 2023/2772 (che ha introdotto il primo set degli ESRS), sostituendo il testo dei suoi due allegati: il primo reca gli ESRS, ora nella nuova versione; il secondo offre gli acronimi e il glossario, aggiornati di conseguenza. Gli standard in parola, pensati per le imprese assoggettate agli obblighi di rendicontazione previsti dagli artt. 19-bis e 29-bis di cui alla direttiva 2013/34/Ue, sono stati profondamente rivisti e anche “asciugati” – inoltre, sono pure scomparsi dall’orizzonte i principi settoriali) – per semplificarli.
Per iniziare a prendere le misure e valutare la semplificazione, riteniamo utile rinviare alle necessità di modifica elencate nel considerando (2) del nuovo regolamento delegato fra cui la riduzione del numero degli elementi d’informazione. È rimasta invece, crediamo con la delusione di alcuni, la doppia rilevanza: fra le necessità di cui al citato considerando si fa però riferimento all’offerta di istruzioni più chiare per declinarla.
Ultimo flash sulle disposizioni transitorie dell’art. 2 del nuovo regolamento delegato. Nel suo § 1 si stabilisce, per gli esercizi che iniziano tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, che “le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/2772 possono in alternativa applicare” quanto previsto dalle lett. a) o b) del menzionato paragrafo: la prima prevede l’applicazione dei vecchi ESRS (ossia quelli “stabiliti nell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2772, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2025/1416”) o dei nuovi ESRS (ossia quelli di cui all’allegato I del regolamento delegato (Ue) 2026/1563); la seconda lettera prevede l’applicazione dei vecchi ESRS, come prima intesi, avvalendosi però di alcune esenzioni. Il successivo § 2 dispone un’informativa sulla scelta in parola così da far capire la versione degli standard applicata.
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