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CONTABILITÀ

Definita la road map della rendicontazione di sostenibilità

In vigore dal 18 marzo la direttiva Ue 2026/470 che, a un anno da Omnibus I, ridefinisce il perimetro e scandisce il quadro in materia

/ Giuseppe CHIAPPERO

Sabato, 21 marzo 2026

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La Direttiva (Ue) 2026/470 del 24 febbraio 2026 c.d. “Requisiti”, nell’ambito di Omnibus I (primo pacchetto europeo di semplificazione sulla sostenibilità adottato il 26 febbraio 2025), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 26 febbraio ed entrata in vigore il 18 marzo 2026, non soltanto restringe il perimetro delle imprese Ue tenute al report e alla due diligence di sostenibilità – la rendicontazione diventa obbligatoria solo per quelle con una media di oltre 1.000 dipendenti e un fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro, mentre per gli obblighi di diligenza il perimetro viene ristretto alle grandi società con un fatturato netto annuo di oltre 1,5 miliardi di euro e più di 5.000 dipendenti (si veda “Definitive le nuove regole unionali su reporting e due diligence di sostenibilità” del 25 febbraio 2026) – ma scandisce l’iter verso un quadro evolutivo strategico dei fattori ESG nella disclosure societaria.

Ecco dunque le principali scadenze fissate dalla direttiva (Ue) 2026/470 a modifica delle direttive 2006/43/Ce (Audit Directive), 2013/34/Ue (Accounting Directive), 2022/2464/Ue (CSRD) e 2024/1760/Ue (CSDDD):
- 19 luglio 2026: termine del potere conferito alla Commissione di adottare con regolamento delegato dei principi di rendicontazione di sostenibilità a uso volontario destinati a tutte le imprese che non superano i 1000 dipendenti occupati in media nell’esercizio precedente, e che rappresenterà un limite (“tetto legale”) alle richieste di informazioni ESG provenienti delle controparti di filiera. Tali principi dovranno basarsi sulla raccomandazione (Ue) 2025/1710 della Commissione (che sostiene il VSME) e, in base a proporzionalità, tenere conto delle caratteristiche delle imprese per cui sono concepiti nonché della portata e struttura delle attività svolte; inoltre, dovranno specificare, per quanto possibile, la struttura da utilizzare per la presentazione delle informazioni di sostenibilità (con ciò ponendo rimedio a un limite degli ESRS che non la contemplava), nonché (come indicato nel considerando 22 della Direttiva) tenere conto del regolamento (Ce) n. 1221/2009 c.d. EMAS (con ciò rimarcando la connessione tra trasparenza del dato e sua valenza in quanto esito di processi certificati secondo i criteri ambientali);

- 18 settembre 2026 (6 mesi dall’entrata in vigore): termine assegnato alla Commissione per adottare con regolamento delegato i nuovi principi ESRS semplificati – sulla base del technical advice presentato da EFRAG alla Commissione il 3 dicembre 2025 - in sostituzione di quelli approvati nel 2023 e entrati in applicazione nel 2024 per le imprese della “wave 1”; ciò in vista delle “ondate” successive di rendicontazione a partire dal 2027 (primo report 2028), con possibilità di early application dal 2026 – ma anche di un loro eventuale utilizzo in via volontaria da parte delle imprese non obbligate. La semplificazione comporta una netta riduzione dei data point, soprattutto narrativi, una migliore descrizione dell’analisi di “doppia materialità” e in genere una ricollocazione dell’intero quadro informativo in una cornice di “fair presentation” piuttosto che di compliance, un aspetto quest’ultimo particolarmente dibattuto che ha visto posizioni tecniche discordi in ambito EFRAG e che potrebbe generare ulteriori modifiche in sede di regolamento delegato. Si ricorda che si accompagna agli ESRS, in particolare quelli della tematica E (Environment), la disclosure della Tassonomia, semplificata in base al regolamento (Ue) 73 del 4 luglio 2025, anch’esso facente parte di Omnibus 1, in applicazione dal 1° gennaio 2026;

- 19 marzo 2027: termine di recepimento da parte degli Stati membri delle modifiche all’Accounting Directive e alla CSRD, cosa che in Italia – tra i primi a recepire la CSRD e le sue modifiche quali lo “Stop-the clock” – potrebbe anche avvenire con anticipo, intervenendo nuovamente sul DLgs. 125/2024;

- 1° luglio 2027: posticipo del termine (era 1° ottobre 2026) assegnato alla Commissione per l’emissione dei principi europei armonizzati per l’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità finalizzati ad acquisire un livello di sicurezza limitato (limited assurance), nonché soppressione del potere conferito alla Commissione di disporre entro il 1° ottobre 2028 il passaggio a reasonable assurance, ciò al fine di evitare l’aumento dei costi di attestazione a carico delle imprese;

- 1° luglio 2028: termine di recepimento da parte degli Stati membri delle modifiche alla CSDDD.

Possiamo dunque dire che la Direttiva 470 definisca con precisione, a un anno esatto da Omnibus I, le tappe mancanti verso un quadro normativo assestato che consente finalmente sin d’ora a tutte le imprese (obbligate e non) di organizzare il proprio agire nel campo della sostenibilità – dalla governance, al risk management, alla rendicontazione – assegnando alle tematiche ESG quella valenza strategica che sempre più richiede nel mutato e via vai più delicato contesto geopolitico.

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