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LAVORO & PREVIDENZA

Nell’industria di penne, matite, spazzole e pennelli da aprile nuove retribuzioni minime

Da gennaio 2027 aumenterà a 18 euro il contributo conto azienda per l’assistenza sanitaria integrativa

/ Andrea MEROLA

Martedì, 5 maggio 2026

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Lo scorso 23 marzo è stato sottoscritto l’Accordo per il rinnovo della disciplina derivante dal CCNL 27 settembre 2023 (codice CNEL D241) applicabile al personale dipendente delle aziende produttrici di penne, matite e affini, nonché spazzole, pennelli, scope e affini, scaduta il 31 dicembre scorso (si veda “Produzione di penne, matite, spazzole e pennelli con nuovi minimi retributivi” del 6 maggio 2023). La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028.

Per quanto riguarda il trattamento retributivo minimo, le Parti per il triennio di vigenza dell’Accordo hanno previsto un incremento medio pari a 188 euro complessivi, rapportato al livello 4 e riparametrato per i restanti livelli della scala classificatoria. L’importo è distribuito tra le decorrenze di aprile 2026 (63 euro), aprile 2027 (50 euro), aprile 2028 (50 euro) e ottobre 2028 (25 euro).
In virtù di tali incrementi, l’elemento retributivo nazionale (conglobato con il premio di produzione e con l’ex indennità di contingenza, ma non comprensivo dei 10,33 euro dell’EDR confederale ex Protocollo 31 luglio 92) dal periodo di paga di aprile assume i seguenti valori: liv. 7, 2.530,94 euro; liv. 6, 2.316,91 euro; liv. 5, 2.200,86 euro; liv. 4S, 2.092,50 euro; liv. 4, 2.026,76 euro; liv. 3S, 1.978,19 euro; liv. 3, 1.929,60 euro; liv. 2, 1.823,65 euro; liv. 1, 1.609,01 euro.

Rimanendo in ambito economico, si segnala inoltre che dal 2028 l’elemento perequativo aumenterà di valore, passando dagli attuali 330 euro a 350 euro annui.

Passando alle novità di carattere normativo, la nuova stesura dell’art. 26 del CCNL individua le causali contrattuali che – in fase tanto di stipula iniziale che di successiva proroga – consentono l’apposizione al contratto di lavoro a tempo determinato di un termine di durata eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi.
Si tratta delle seguenti fattispecie: attività legate all’organizzazione di campionari e campagne di vendita; sviluppo straordinario delle attività di impresa legate a ricerca, progettazione, avvio e sviluppo di nuove attività; sperimentazioni tecniche, produttive e organizzative con carattere di temporaneità; esecuzione di lavori temporanei richiedenti professionalità e specializzazioni che non è possibile svolgere con il normale organico aziendale; investimenti in processi produttivi destinati a implementare la gestione sostenibile dell’impresa; interventi di manutenzione straordinaria degli impianti o finalizzati all’introduzione di nuove apparecchiature nel campo di digitalizzazione, automazione, riconversione ambientale e sicurezza.

Sono rafforzate anche le tutele nei confronti delle donne vittime di violenza di genere. Il nuovo capoverso finale aggiunto al testo dell’art. 53 del CCNL riconosce infatti la possibilità di vedersi prorogare di ulteriori 30 giorni il congedo già previsto ex art. 24 del DLgs. 80/2015, con diritto a indennità pari alla normale retribuzione.

Si segnala inoltre il prolungamento da 18 a 19 mesi del periodo di conservazione del posto di lavoro per gravi patologie.

Con riferimento alla previdenza complementare (Fondo Previmoda), è stato confermato a valere da aprile 2025 l’aumento dallo 0,20% allo 0,24% del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, come già previsto dall’Accordo 13 dicembre 2024.

Parallelamente viene incrementato anche il contributo conto azienda nei confronti del Fondo di assistenza sanitaria Sanimoda, da corrispondere per 12 mensilità nei confronti di ciascun dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto di almeno 12 mesi di durata (in quest’ultimo caso, a partire dal 13° mese). Da gennaio 2027 il contributo sarà pari a 18 euro mensili (fino a dicembre dell’anno in corso sono quindi confermati i 15 euro attuali).

Con riferimento infine alla classificazione del personale, si segnala che la durata di permanenza nel livello 1 dei lavoratori di prima assunzione addetti alla pulizia viene aumentata da 2 a 4 mesi, rinviando pertanto al quinto mese di servizio la progressione automatica al livello superiore.
Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell’Accordo.

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