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Martedì, 5 maggio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Con dubbi interpretativi, va versato quanto chiesto dall’ente previdenziale

La situazione di incertezza non sterilizza il potere accertativo

/ Federico ANDREOZZI

Martedì, 5 maggio 2026

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Con la sentenza n. 12155/2026, le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate sull’interpretazione dell’art. 116 comma 10 della L. 388/2000, concernente il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato o di ritardato pagamento della contribuzione derivante dalla oggettiva incertezza sulla sussistenza del debito contributivo, conseguente a orientamenti giurisprudenziali o amministrativi contrastanti.

Nel dettaglio, la Corte ha chiarito che, per l’accesso al regime agevolato previsto da tale norma, è necessario che il versamento dei contributi o dei premi oggettivamente incerti avvenga entro il termine che l’ente impositore, una volta verificato l’inadempimento, abbia fissato anche in pendenza della situazione di incertezza, senza che vi sia il bisogno di attendere il definitivo superamento dei contrasti interpretativi.

In tal modo le Sezioni Unite hanno risolto la questione inerente all’applicazione dell’art. 116 comma 10 della L. 388/2000, nella parte in cui, nel richiedere che il versamento dei contributi debba avvenire entro il termine fissato dagli enti impositori, non specifica se l’iniziativa possa essere assunta dall’istituto previdenziale senza attendere che l’incertezza interpretativa sia risolta oppure se il termine possa essere indicato solo una volta che sia accertata, in sede giudiziale o amministrativa, la debenza della contribuzione (Cass. n. 7029/2025).

In particolare, la tesi prospettata nell’ordinanza interlocutoria – che si poneva in senso opposto rispetto all’orientamento maggioritario sviluppatosi in seno alla Corte - ruotava intorno all’individuazione della ratio stessa della norma, che sarebbe quella di “sterilizzare il potere accertativo dell’ente previdenziale sino al momento del definitivo superamento delle indicate incertezze: in tal senso, il regime agevolato di cui all’art. 116 comma 10 della L. 388/2000 sarebbe applicabile anche a fronte di un inadempimento protratto dall’originaria scadenza sino al definitivo accertamento della debenza della contribuzione, purché l’obbligazione venga adempiuta nel termine fissato dall’ente in seguito a detto accertamento.

I giudici di legittimità, riepilogata l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha riguardato la materia delle sanzioni civili derivanti dal mancato o dal ritardato adempimento dell’obbligo contributivo, hanno evidenziato come detta disciplina risulta caratterizzata dalla finalità di rafforzare tale obbligo mediante la previsione di sanzioni automatiche, che sorgono de iure alla scadenza del termine previsto per il pagamento della contribuzione.

In questo quadro, viene posto l’accento sulla circostanza per cui, nonostante la diversità delle discipline succedutesi nel tempo, sia rimasta sostanzialmente invariata, quanto alla descrizione della condotta suscettibile di dar luogo alla riduzione della sanzione, la previsione dei “casi di mancato o di ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa”; al contempo, è rimasta immutata l’ulteriore condizione per l’accesso al regime agevolato, espressa dall’inciso “sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori”.

Ciò detto, la Corte evidenzia come la giurisprudenza di legittimità, negli anni, abbia costantemente posto l’accento sulla necessità che, per l’accesso al regime sanzionatorio agevolato di cui alla norma in esame, dovessero ricorrere congiuntamente due condizioni, ossia l’incertezza sulla debenza della contribuzione e l’avvenuto versamento – nel termine fissato dall’ente – della contribuzione medesima: mai si era dubitato circa la possibilità per l’istituto di fissare il termine per l’adempimento una volta constatato il mancato pagamento, anche in pendenza di situazioni di incertezza (cfr. ex multis Cass. nn. 27513/2013 e 17970/2022).

Detta conclusione, precisano le Sezioni Unite, è coerente con la natura e i caratteri propri della sanzione civile, nonché con la ratio della disposizione in parola che, a differenza di quanto prospettato nell’ordinanza interlocutoria, non è quella di “sterilizzare” il potere accertativo dell’ente previdenziale sino al momento del definitivo superamento delle indicate incertezze, bensì quella di riservare un trattamento di miglior favore al contribuente che, dopo essersi reso inadempiente all’obbligo contributivo – nel convincimento di non essere tenuto al pagamento – ha comunque provveduto, a fronte dell’iniziativa assunta dall’ente previdenziale, almeno al versamento della sorte richiesta, pur contestandola in via amministrativa o giudiziale, al fine di non incorrere nella relativa sanzione.

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