Dubbi interpretativi sulle sanzioni civili per omissioni ed evasioni contributive
Al vaglio delle Sezioni Unite la fattispecie di mancato o ritardato pagamento di contributi conseguente a una oggettiva incertezza interpretativa
Con ordinanza n. 7029 del 16 marzo 2025 è stata rimessa al Primo Presidente della Corte di Cassazione, perché ne valuti la devoluzione alle Sezioni Unite, una questione di interpretazione dell’art. 116 comma 10 della L. 388/2000 – in combinazione con il successivo comma 15 lett. a) –, in tema di sanzioni civili dovute in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi conseguente ad una oggettiva incertezza interpretativa sulla effettiva ricorrenza dell’obbligazione.
Nel caso di specie, la Corte di Appello di Bologna aveva accolto la domanda proposta dalla società datrice di lavoro – nella fattispecie, un ippodromo – nei confronti dell’INPS, dichiarando come la prima avesse correttamente corrisposto all’Ente previdenziale le sanzioni civili sui contributi
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