Nuove imprese ammesse allo sgravio collegato ai contratti di solidarietà 2018
Con il messaggio n. 1811 di ieri, 29 maggio 2026, l’INPS informa che sono residuate delle risorse relative all’anno 2018 per lo sgravio contributivo di cui all’art. 6 del DL 510/96 connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS) e pertanto il Ministero del Lavoro ha adottato i decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle ulteriori imprese indicate nell’allegato al presente messaggio.
Operativamente, la procedura per la fruizione dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.
La Struttura territoriale competente – accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva – provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, avente il significato di “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex legge 608/1996”.
Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in argomento di cui all’Allegato n. 1 al messaggio, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di “DenunciaAziendale”, “AltrePartiteACredito”, i seguenti elementi:
- il codice causale già in uso “L943” nell’elemento “CausaleACredito”;
- l’importo nell’elemento “ImportoACredito”.
Le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
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