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IMPRESA

Apertura della procedura liquidatoria anche se il sovraindebitato non è meritevole

Il mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali potrebbe precludere la concessione del successivo beneficio esdebitatorio ex art. 282 del CCII

/ Chiara CRACOLICI e Alessandro CURLETTI

Sabato, 30 maggio 2026

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La sentenza n. 174/2026, pubblicata il 29 aprile, con la quale il Tribunale di Torino ha dichiarato l’apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato, richiesta con ricorso depositato da una debitrice persona fisica, segnatamente una imprenditrice individuale minore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 2 commi 1 lett. c) e d) e 268 ss. del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, CCII), offre alcuni interessanti spunti di riflessione.

In primo luogo, la sentenza in commento parrebbe porsi nel solco di un ormai sempre più diffuso orientamento giurisprudenziale, allo stato ancora solo di merito, per quanto consta, nel contesto delle procedure concorsuali minori che qui ci occupano.
Secondo tale orientamento, allorché nel passivo del ricorrente figurino, per la quasi totalità, debiti tributari o previdenziali ovverosia debiti non negoziali, l’inadempimento sistematico agli stessi, reiterato nel corso del tempo e finanche “selettivo” (nella fattispecie, intendendosi come tale la circostanza in cui il debitore lasci indietro il solo debito erariale o previdenziale, provvedendo al pagamento di tutti gli altri creditori; cfr., ex multiis, Trib. Ivrea 1° agosto 2023, Trib. Ferrara 28 dicembre 2024 e Trib. Torino 30 dicembre 2025), potrebbe assurgere a chiaro indice rappresentativo di una colpa grave nella determinazione dello stato di sovraindebitamento del ricorrente, in quanto tale, ex plurimis, ostativo all’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. del CCII ovvero al beneficio esdebitatorio conseguente al decorso del triennio dall’apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ex artt. 268 ss. e 282 del CCII ovvero, infine, al particolare beneficio esdebitatorio accordato, per una sola volta nella vita al debitore persona fisica incapiente, dall’art. 283 del CCII.

Ora, nel caso di specie, dalla lettura della pronuncia emerge chiaramente come la situazione debitoria del ricorrente altro non fosse se non il risultato del mancato pagamento, nella misura di una “quota importante” e al contempo “significativa”, di debiti non negoziali, segnatamente di natura previdenziale ed erariale.
In siffatto contesto, il Tribunale di Torino, nella parte motiva della sentenza, ha, pertanto, espresso incidenter tantum una riflessione così articolata e de facto sostanzialmente, anche se posta in chiave dubitativa, in sintonia con l’orientamento appena menzionato: “[...] è lecito chiedersi”, puntualizza il Collegio, “se un’esposizione di tale entità maturata prevalentemente nei confronti dei creditori pubblici, stratificata nel tempo e risalente anche agli anni in cui l’attività della debitrice era in crescita, possa essere eventualmente apprezzata ai fini del giudizio di meritevolezza” (nella successiva fase esdebitatoria della procedura ex art. 282 del CCII, ndr).

Tanto premesso, chi scrive non può esimersi dall’evidenziare preliminarmente che il mancato sistematico, significativo e, come detto, “selettivo” pagamento dei debiti erariali e previdenziali non rappresenta, secondo la giurisprudenza pressoché quasi unanime, un elemento di favor, in punto esdebitazione, per il sovraindebitato ricorrente; non di meno, tuttavia, l’esatta e puntuale contestualizzazione di tale condotta (emersa in un particolare e breve passaggio della sentenza “[...] stratificata nel tempo e risalente anche agli anni in cui l’attività della debitrice era in crescita”) parrebbe, comunque, al contempo, consentire una valutazione non tanto “automatica” della stessa, quanto, piuttosto, correlata alle circostanze proprie del singolo caso concreto.

In secondo luogo, la sentenza utilmente rammenta e precisa come la fase di apertura della procedura liquidatoria e la fase esdebitatoria rappresentino, in verità, due fasi tra di loro sì consequenziali, ma comunque distinte. Si legge, al riguardo, nella pronuncia che “è [...] certo che la domanda di liquidazione controllata non può essere respinta per il solo fatto che l’esdebitazione potrebbe essere eventualmente non concessa all’esito”: il che, nella sostanza, significa che, anche qualora il sovraindebitamento fosse stato in astratto determinato con colpa grave, mala fede o frode e, dunque, difettasse una condizione per ottenere l’esdebitazione ex art. 282 del CCII, tale circostanza non potrebbe dirsi preclusiva all’apertura della procedura, bensì unicamente, in ipotesi, alla concessione del successivo e conseguente beneficio esdebitatorio ex art. 282 del CCII, una volta decorso il triennio dall’apertura della stessa.

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