Istanza di rinnovo Adi dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento
L’INPS ha diffuso anche le regole di gestione della Carta Adi, in caso di rinnovo
Con il messaggio n. 2437 di ieri, l’INPS ha riepilogato le modalità di presentazione delle domande di rinnovo dell’assegno di inclusione (Adi), nonché le regole di gestione della Carta Adi nei casi di prosecuzione della misura.
Le indicazioni, pur rivolte a tutti i beneficiari che nei prossimi mesi presenteranno la domanda di rinnovo, assumono particolare rilievo per coloro che, dopo il primo rinnovo effettuato nel 2025, concludono nel luglio 2026 il periodo di ulteriori dodici mesi di fruizione della prestazione e possono quindi presentare una nuova domanda di rinnovo a decorrere dal 1° agosto 2026.
L’istituto ricorda che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DL 48/2023, l’Adi è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere successivamente rinnovato, previa presentazione della domanda, per ulteriori 12 mesi, purché permangano i requisiti previsti dalla legge. In forza delle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 158 della L. 199/2025, il rinnovo avviene senza più il mese di sospensione previsto dalla disciplina previgente, fermo restando che la prima mensilità di rinnovo è riconosciuta in misura pari al 50% dell’importo mensile spettante.
Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di rinnovo, l’INPS precisa che i nuclei familiari la cui richiesta risulti “terminata” possono presentare una nuova istanza a partire dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento; ne consegue che le domande trasmesse nell’ultimo mese di fruizione non possono essere accolte. La richiesta può essere presentata sia dal medesimo richiedente sia da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare.
Una volta conclusa positivamente l’istruttoria, per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni rispetto alla precedente domanda “terminata”, il beneficio decorre dal mese di presentazione della domanda di rinnovo. In tali ipotesi non è necessario procedere a una nuova iscrizione al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) né sottoscrivere un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD), restando valido quanto effettuato in occasione della precedente domanda. Diversamente, qualora la composizione del nucleo familiare sia mutata, occorre iscriversi nuovamente al SIISL e sottoscrivere un nuovo PAD.
L’istituto evidenzia, inoltre, che permane l’obbligo di presentarsi ai servizi sociali entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo ovvero, quando previsto, dalla sottoscrizione del PAD, a pena della sospensione dei successivi pagamenti, per tutti i nuclei familiari che presentino domanda di rinnovo (cfr. messaggio INPS n. 2052/2025).
Con riferimento alla compilazione della domanda di rinnovo, il messaggio precisa che, qualora nella precedente domanda sia stata indicata una condizione di svantaggio e l’inserimento di un programma di cura e assistenza in relazione a uno o più componenti del nucleo familiare, nel caso in cui tale condizione non abbia subito modifiche e la certificazione sia ancora valida alla data di presentazione della domanda di rinnovo, nella nuova domanda devono essere nuovamente riportati gli estremi della certificazione attestante la condizione di svantaggio, nonché i dati relativi all’inserimento nel programma di cura e assistenza ancora in corso.
Se, invece, la certificazione o il programma di cura e assistenza siano scaduti prima della presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato deve essere già in possesso della nuova certificazione attestante la condizione di svantaggio, nonché della certificazione che dimostra l’inserimento in programmi di cura e assistenza, i cui estremi devono essere riportati nella domanda. Al riguardo, l’INPS spiega che, anche in corso di fruizione della misura, le certificazioni soggette a scadenza, se non prorogate dalle Amministrazioni competenti e non comunicate tramite modello “ADI-Com Esteso” dall’utente entro la data di scadenza, determinano l’esclusione del soggetto come beneficiario e, eventualmente, la decadenza della domanda. Analogamente, una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta non può, infatti, proseguire il suo iter.
Il messaggio illustra, infine, le modalità di gestione della Carta Adi, lo strumento di pagamento elettronico attraverso il quale è erogato il beneficio economico e che viene rilasciato presso gli uffici postali. In proposito, l’INPS distingue le diverse conseguenze a seconda che il nucleo familiare sia rimasto invariato o abbia subito modifiche rispetto alla precedente domanda “terminata”. Nel primo caso, qualora il richiedente sia già titolare di una Carta Adi attiva, gli importi continuano a essere accreditati sulla medesima Carta, senza necessità di emetterne una nuova. Diversamente, se il richiedente non dispone già di una Carta Adi, ovvero nei casi di variazione della composizione del nucleo familiare rispetto alla precedente domanda, è prevista l’emissione di una nuova Carta.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941