Ammesso il ravvedimento parziale in ambito doganale
L’Agenzia delle Dogane torna sull’adempimento spontaneo, che può realizzarsi con la revisione su istanza di parte e il ravvedimento operoso
Con la circolare n. 19 pubblicata ieri, l’Agenzia delle Dogane ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di adempimento spontaneo, sostituendo le istruzioni da poco fornite con la circolare n. 16/2026.
Si ricorda che in ambito doganale l’adempimento spontaneo può realizzarsi attraverso due istituti: la revisione dell’accertamento su istanza di parte e il ravvedimento operoso.
Il primo consente l’applicazione dell’esimente dalla sanzione ex art. 96 comma 13 delle disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione di cui all’allegato 1 del DLgs. 141/2024 (DNC), a condizione che l’operatore economico non abbia avuto formale conoscenza di controlli, accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Il ravvedimento operoso, invece, ha un ambito di operatività più ampio, avendo quale unica causa ostativa la notifica di avvisi di pagamento o atti impositivi e, in tal caso, la sanzione è ridotta in relazione al momento in cui il pagamento è accreditato alla dogana.
Se la regolarizzazione spontanea avviene durante lo sdoganamento e prima dello svincolo (c.d. controlli in linea ex art. 188 del Reg. Ue 952/2013), non può trovare applicazione l’istituto della revisione su istanza di parte e la conseguente esimente sanzionatoria, ma:
- se la violazione ha natura solo amministrativa, si può applicare il ravvedimento operoso con riduzione della sanzione;
- se la violazione ha natura penale, ove ne ricorrano le condizioni e se la dogana non ha ancora determinato la sanzione, è possibile accedere all’istituto dell’estinzione del reato ex art. 112 comma 1 delle DNC, sempre avvalendosi del ravvedimento operoso.
Se l’adempimento spontaneo avviene dopo lo svincolo e il contribuente non ha notizia di accessi, ispezioni o verifiche, può beneficiare dell’istituto della revisione dell’accertamento su istanza di parte, con applicazione dell’esimente dalla sanzione. Gli interessi sono dovuti solo se la regolarizzazione avviene oltre 90 giorni dallo svincolo delle merci.
Il pagamento dei maggiori diritti ed eventuali interessi può avvenire direttamente attraverso la loro liquidazione nell’ambito della dichiarazione di rettifica con addebito su conto di debito.
In alternativa, il contribuente può anche utilizzare il pagamento mediante bonifico bancario di quanto dovuto e provvedere a comunicare l’avvenuto adempimento spontaneo all’ufficio doganale competente.
Se l’operatore economico ha conoscenza formale di controlli e/o procedimenti penali in corso, lo stesso potrà avvalersi unicamente del ravvedimento operoso, anche per l’estinzione del reato, purché non sia già stata determinata la sanzione con apposito provvedimento.
Con la circolare in esame, l’Agenzia delle Dogane consente l’applicazione del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97 a una pluralità di dichiarazioni errate, ai sensi dell’art. 79 delle DNC (infedele dichiarazione), e all’allegato 3 della medesima circolare riporta taluni esempi di calcolo.
È altresì ammesso il ravvedimento parziale, sicché se il contribuente esegue un versamento insufficiente rispetto al dovuto, il ravvedimento non decade interamente, ma si considera perfezionato per una parte dei relativi importi. Per la parte restante, invece, dovranno essere attivati gli accertamenti per il recupero delle somme non corrisposte.
Nel caso in cui il pagamento complessivo (tributo, interessi e sanzione) da parte dell’operatore sia superiore o uguale al dovuto ai fini del ravvedimento, il ravvedimento si intende positivamente perfezionato, ancorché l’imputazione degli importi, o di una loro parte, da parte del contribuente risulti errata ovvero non comunicata.
In caso di omessa dichiarazione e regolarizzazione a posteriori spontanea, il ravvedimento operoso è l’unica strada percorribile e lo stesso si perfeziona nel momento in cui il ricevitore vede accreditate le somme a titolo di tributi, interessi e sanzioni mediante bonifico bancario.
Differenze minime tra quanto pagato dal contribuente rispetto a quanto dovuto, con riferimento alla sanzione e/o agli interessi, non costituiscono, infine, motivi per valutare come non collaborativo o non improntato al principio della buona fede il comportamento dell’operatore.
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