Niente responsabilità penale per la bancarotta «surrogata»
Se il socio superstite prosegue l’attività come imprenditore individuale non vi è continuità soggettiva dell’ente collettivo
Non risponde del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva il socio e amministratore di una società in nome collettivo che non sia mai stata dichiarata fallita, quando la società si sia sciolta per il venir meno della pluralità dei soci e il socio superstite abbia poi proseguito l’attività come imprenditore individuale, successivamente dichiarato fallito.
In tale ipotesi, infatti, la dichiarazione di fallimento dell’impresa individuale non si comunica alla società disciolta né ai suoi soci o amministratori e non può costituire il presupposto della responsabilità penale per condotte distrattive riferite al patrimonio della società.
Tale principio viene affermato dalla sentenza n. 27586, depositata ieri dalla Cassazione e, sebbene riferita alla contestazione del reato previsto dall’art. 216 del RD 267/42 e quindi con riferimento al “fallimento”, pare parallelamente riferibile ai medesimi fatti di bancarotta oggi previsti nel DLgs. 14/2019.
La condotta contestata riguardava l’amministratore legale e socio di una società in nome collettivo – una farmacia – che aveva dissipato risorse della società, poi formalizzando il suo recesso dalla società, che aveva continuato ad operare sotto forma della ditta individuale intestata all’altro socio, poi dichiarata fallita.
Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, la ditta individuale gestita dalla socia superstite aveva proseguito l’attività della precedente società, sicché doveva attribuirsi rilievo penale anche alle condotte distrattive, poste in essere antecedentemente dal precedente legale rappresentante.
Ma la Cassazione non ritiene che tale ricostruzione possa fondare la responsabilità penale di costui.
In proposito, viene preso in considerazione l’art. 2272 n. 4 c.c., richiamato, per le società in nome collettivo, dall’art. 2308 c.c., che prevede che la mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro il termine di sei mesi costituisce causa di scioglimento della società; nonché l’art. 3 del DPR 247/2004 che prevede che in tal caso possa procedersi anche alla cancellazione d’ufficio della società dal Registro delle imprese (cancellazione che sarebbe effettivamente avvenuta nel caso in esame).
Viene rilevato dai giudici di legittimità come, dopo lo scioglimento della società (e la sua cancellazione dal registro delle imprese), non era stata proposta alcuna istanza per procedere alla dichiarazione di fallimento, possibile, ai sensi dell’art. 10 del RD 267/42, entro un anno dalla cancellazione della società. Mentre il fallimento interveniva solo successivamente e riguardava esclusivamente la ditta individuale che, di fatto, aveva proseguito la medesima attività di impresa.
Secondo la Cassazione, la prosecuzione di attività di farmacia, da parte della socia superstite, non poteva tuttavia determinare né una riviviscenza della società in nome collettivo (ormai estinta con la cancellazione) né una sua mera trasformazione nella ditta individuale.
In questo senso viene richiamata la giurisprudenza civile che ha in più occasioni posto in evidenza come il recesso di uno dei due soci di una società in nome collettivo e la mancata ricostituzione della pluralità della compagine sociale entro il termine di sei mesi comportino lo scioglimento della società, ma non realizzano una trasformazione societaria ai sensi dell’art. 2498 c.c.
Pertanto, quando il socio superstite prosegue l’attività come imprenditore individuale, si è in presenza di un fenomeno non sovrapponibile alla continuità soggettiva dell’ente collettivo, con conseguente distinzione tra la società di persone e l’impresa individuale successivamente esercitata (cfr. Cass. n. 40922/2021 e Cass. n. 496/2015).
Trattandosi, dunque, di soggetti economici distinti, la dichiarazione di fallimento della ditta individuale non poteva fungere da presupposto della punibilità per fatti distrattivi che la sentenza di merito riconduce alla gestione della società in nome collettivo, ormai cessata diversi anni prima.
Il reato di bancarotta fraudolenta, si ricorda, non punisce la mera distrazione di beni in sé considerata, ma la distrazione che incide sul patrimonio dell’imprenditore poi dichiarato fallito e che, in ragione di tale dichiarazione, assume la specifica rilevanza penale. La condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento deve formalmente riguardare il soggetto imprenditoriale cui si riferiscono il patrimonio depauperato e le condotte distrattive contestate e non può essere surrogata dal fallimento di un distinto soggetto, sostanzialmente ritenuto la “continuazione” della realtà economica precedente.
Una diversa interpretazione finirebbe, infatti, per estendere in via analogica e “in malam partem” gli effetti penali della dichiarazione di fallimento di un soggetto a condotte riferite al patrimonio di altro soggetto, in contrasto con il principio di legalità e con la struttura propria dei reati di bancarotta.
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