Descrizioni documentate del processo produttivo per il dazio zero ai beni Usa
La Commissione europea ha pubblicato apposite «Questions and Answers»
Dal 1° luglio di quest’anno sono in vigore i Regolamenti (Ue) 2026/1455 e 2026/1461 che, con riferimento a determinati prodotti originari degli Stati Uniti, prevedono l’esenzione dai dazi applicabili e disciplinano la prova dell’origine statunitense delle merci.
Con riferimento a tale prova, l’art. 6 del Reg. 2026/1455, stabilisce che, fino all’adozione delle regole sull’origine preferenziale, l’origine delle merci ammesse all’agevolazione tariffaria è determinata secondo le norme sull’origine non preferenziale.
Ciò significa che tali merci dovrebbero essere interamente ottenute negli Stati Uniti o aver subito la loro ultima, sostanziale, trasformazione o lavorazione economicamente giustificata negli Stati Uniti, in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un nuovo bene o che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.
Il nuovo art. 59-bis del Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2447, introdotto dal Reg. (Ue) 2026/1422, inoltre, stabilisce che la prova dell’origine non preferenziale deve comprendere anche elementi idonei a dimostrare alternativamente che le merci:
- sono state trasportate direttamente dal Paese di origine all’Unione; o
- sono rimaste sotto vigilanza doganale durante il transito attraverso altri Paesi; o
- se immagazzinate o frazionate in tali Paesi, non hanno subito modifiche diverse da quelle necessarie a mantenerle in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o altra documentazione destinata ad assicurarne la conformità a requisiti specifici.
Al riguardo, importanti chiarimenti sono stati forniti dalla Commissione europea, con un documento di domande e risposte elaborato dalla DG TAXUD in data 16 luglio 2026.
Le Q&A precisano, anzitutto, che la nuova normativa non introduce una prova standardizzata dell’origine, ad esempio sotto forma di certificato o di dichiarazione specifica, dovendo continuare ad applicarsi il principio di libera prova dell’origine non preferenziale. L’importatore unionale, in particolare, deve dotarsi di prove sufficienti del fatto che la merce è originaria degli Stati Uniti e che è stata trasportata direttamente da lì nell’Unione, non potendo basarsi esclusivamente su documenti o dichiarazioni redatti da terzi, che attestino il “Made in USA”, su dichiarazioni di origine su fattura o su certificati di origine.
Tale precisazione comporta l’onere, per gli importatori che intendano beneficiare delle esenzioni daziarie, di ottenere dai propri fornitori statunitensi documentate descrizioni in ordine al processo produttivo dei beni commercializzati, al fine di comprovare che gli stessi siano stati interamente ottenuti negli Stati Uniti o abbiano ivi subito una trasformazione sostanziale.
Con riferimento alla prova del trasporto diretto, imposta dall’art. 59-bis del Reg. 2015/2447, le Q&A precisano che la stessa deve essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali al momento della presentazione della dichiarazione di importazione.
Tale prova è libera, potendo essere fornita mediante tutti i documenti e le informazioni pertinenti, tra cui documenti di trasporto (ad esempio polizza di carico, lettera di vettura aerea), registrazioni contrattuali (contratti di vendita e trasporto), packing list, ecc.
Se le merci sono state trasportate attraverso un Paese terzo, l’importatore è tenuto a provare la vigilanza doganale o la non modifica, attraverso la produzione di documentazione sufficiente, quali documenti di transito doganale o certificati di non manipolazione rilasciati dalle autorità competenti dei rispettivi Paesi terzi.
Non essendo state previste disposizioni transitorie, è possibile fornire prove a supporto dell’origine, quali documenti di trasporto o di produzione, anteriori al 1° luglio 2026: ciò può verificarsi, in particolare, quando le merci originarie degli Stati Uniti sono state introdotte nel territorio doganale dell’Unione prima del 1° luglio 2026 e sono immesse in libera pratica dopo tale data. Le Q&A precisano, tuttavia, che rientra nella discrezionalità delle autorità doganali accettare tali prove, qualora le stesse siano idonee a comprovare l’effettiva origine delle merci.
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