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Sequestro preventivo impeditivo non applicabile a un ente con responsabilità 231

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 luglio 2026

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La sentenza n. 27615, depositata ieri dalla Cassazione, ha aderito a quell’orientamento per cui in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo impeditivo, di cui all’art. 321 comma 1 c.p.p., non può essere disposto nei confronti di un ente, del quale sia stata ritenuta sussistente la responsabilità da reato ai sensi del DLgs. 231/2001 (cfr. Cass. n. 19717/2025).

Il dato letterale dell’art. 53 comma 1 del DLgs. 231/2001 ha, infatti, un tenore inequivocabile, che è nel senso di escludere la possibilità che nei confronti della persona giuridica sia applicabile un sequestro preventivo di tipo impeditivo.
Tale norma, contenuta nella specifica sezione del testo normativo dedicata alle misure cautelari, è da ritenersi – proprio in forza di tale collocazione sistematica – di natura speciale rispetto a quella prevista dall’art. 34 dello stesso DLgs. 231/2001, sotto la sezione dedicata alle “Disposizioni Generali”, le quali prevedono l’applicazione al procedimento relativo agli illeciti amministrativi delle persone giuridiche delle norme del codice di procedura penale, purché, però, compatibili.

Secondo i giudici di legittimità, il legislatore del 2001, anche attraverso la relazione ministeriale che accompagnava il decreto, ha poi dato conto delle ragioni che fondano e giustificano tale scelta, attraverso un chiaro dato testuale, di cui è obbligatorio tenere conto. In tal senso non è prospettabile alcuna rimessione del tema alle Sezioni Unite, né alcuna questione di costituzionalità.
Si noti peraltro che nemmeno gli attuali lavori di riforma “231” sembrano intervenire sul tema dell’estensione agli enti del sequestro impeditivo.

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