Cessioni a catena con rilevanza IVA in Italia
Nel caso esaminato, una società cedente polacca vende beni a una società tedesca, la quale li rivende a un cessionario soggetto passivo italiano
Con la risposta a interpello n. 111 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento di alcune cessioni “a catena” di beni di provenienza Ue, aventi quale destinazione l’Italia.
In particolare, vengono valutati gli obblighi di identificazione ai fini IVA in Italia di una società residente in Germania, la quale acquista beni da fornitori stabiliti in un altro Stato unionale (la Polonia) per poi cederli a cessionari di vari Paesi Ue.
Il caso esaminato si caratterizza, quindi, per il seguente schema: una società cedente polacca vende beni a una società tedesca (priva di identificazione IVA in Italia), la quale li rivende a un cessionario soggetto passivo italiano. La società intermedia cura il trasporto dei beni, direttamente dalla Polonia all’Italia.
L’Agenzia delle Entrate esamina il trattamento IVA della c.d. cessione “a catena” appena descritta, sulla base di quanto descritto nell’istanza di interpello.
Il documento di prassi ritiene applicabile alla fattispecie l’art. 36-bis della direttiva 2006/112/Ce, recepito a livello nazionale dall’art. 41-ter del DL 331/93. In base a quest’ultima disposizione, per i beni ceduti e spediti da uno Stato membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, “la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio”.
Come illustrato nelle note esplicative relative ai c.d. “Quick fixes” (tra i quali rientra l’implementazione dell’art. 36-bis della direttiva 2006/112/Ce), per applicare la disciplina delle cessioni “a catena” devono essere soddisfatte le condizioni seguenti:
- i beni devono essere ceduti in successione: pertanto, è necessario che almeno tre soggetti siano coinvolti nell’operazione a catena;
- i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro verso un altro Stato membro;
- i beni devono essere trasportati o spediti direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena.
Se queste condizioni sono soddisfatte, l’art. 36-bis par. 1 della Direttiva IVA stabilisce la disposizione generale secondo cui la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio, che effettua un acquisto intracomunitario, qualora questi fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA diverso da quello dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati. Quest’ultimo è qualificato come il cedente, all’interno della catena, diverso dal primo cedente, che spedisce o trasporta i beni per suo conto o tramite un terzo che agisce per suo conto. Qualora, tuttavia, l’operatore intermedio fornisca al suo cedente un numero di identificazione IVA dello Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, può considerarsi acquisto intracomunitario quello effettuato dall’acquirente dell’operatore intermedio.
Tanto premesso, in merito alla fattispecie in esame, nella risposta l’Agenzia rileva che:
- i beni sono stati trasportati dalla Polonia all’Italia;
- il trasporto è stato curato dall’istante (la società residente ai fini IVA in Germania) che, pertanto, agisce come operatore intermedio;
- l’istante ha fornito al primo cedente un numero di identificazione IVA tedesco (e non polacco).
Da quanto precede, si ritiene che al caso di specie sia applicabile l’art. 36-bis della Direttiva IVA, come recepito nell’ordinamento dall’art. 41-ter del DL 331/93.
Ne consegue che l’operazione di acquisto tra la società tedesca e l’acquirente italiano è un’operazione interna e che la società era tenuta a identificarsi in Italia.
Infine, per quanto attiene alla individuazione delle sanzioni applicabili nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate osserva che tale valutazione esula dalla disciplina dell’interpello, strumento finalizzato all’interpretazione delle norme tributarie, implicando valutazioni di fatto di competenza degli uffici accertativi in fase di controllo. Conseguentemente, il quesito posto non può essere risolto nella sede della risposta e, come tale, va dichiarato inammissibile.
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