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Martedì, 14 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

L’adesione automatica ai Fondi pensione può aumentare il costo del lavoro

Oltre a nuovi adempimenti e verifiche, tale adesione comporta, nei casi previsti dal contratto collettivo, anche l’attivazione del contributo datoriale

/ Noemi SECCI

Martedì, 14 luglio 2026

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Con l’entrata in vigore delle nuove regole sul conferimento del TFR maturando, l’adesione automatica alla previdenza complementare assume rilievo anche sul piano della gestione del rapporto di lavoro. La modifica introdotta dall’art. 1 comma 204 della L. 199/2025, che interviene sul DLgs. 252/2005, riduce infatti a 60 giorni il termine entro il quale i lavoratori dipendenti del settore privato neoassunti dal 1° luglio 2026, esclusi i lavoratori domestici, devono manifestare la propria scelta sulla destinazione del TFR.

Se il lavoratore resta inerte e ricorrono i presupposti previsti dalla disciplina, può operare l’adesione automatica alla forma pensionistica complementare individuata secondo le regole applicabili (delibera COVIP 19 giugno 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2026).

Il fondo destinatario deve inoltre risultare idoneo alla raccolta delle adesioni automatiche, secondo i criteri previsti per i percorsi o le linee di investimento life cycle.

La ricaduta per il datore di lavoro non è soltanto amministrativa: l’adesione automatica comporta il conferimento del TFR maturando al fondo pensione e, laddove la contrattazione collettiva applicata lo preveda, può determinare anche l’obbligo di versare un contributo a carico dell’azienda.

Ne consegue che l’inerzia del lavoratore, se ricorrono i presupposti di legge, può determinare anche un incremento del costo del lavoro: il punto deve essere verificato contratto per contratto, perché la disciplina del contributo datoriale dipende dalle previsioni collettive applicabili e dalle regole della singola forma pensionistica.

Prima di gestire le assunzioni successive al 1° luglio 2026, il datore di lavoro dovrebbe quindi verificare:
- quale fondo pensione è previsto dal contratto collettivo;
- se il fondo è idoneo a ricevere adesioni automatiche;
- se è previsto un contributo datoriale e in quale misura e da quale momento è dovuto;
- se il contributo aziendale presuppone anche il versamento di una quota a carico del lavoratore;
- quali procedure di iscrizione e versamento sono richieste dal fondo.

La riduzione del termine da sei mesi a 60 giorni impone un sistema interno di monitoraggio delle scadenze: per ogni nuova assunzione interessata dalla disciplina, l’azienda dovrebbe infatti registrare la data di assunzione, la data di consegna dell’informativa, la data di consegna del modulo di scelta, il termine finale per la risposta, la scelta espressa dal lavoratore o la mancata risposta, il fondo pensione di destinazione, la decorrenza del conferimento del TFR e l’eventuale decorrenza dei contributi.

L’assenza di una procedura tracciata può determinare errori nella destinazione del TFR, ritardi nei versamenti al fondo pensione, omissioni contributive e contestazioni successive da parte del lavoratore.
Le novità devono essere recepite anche nelle procedure paghe. A tal proposito, una volta scaduto il termine di 60 giorni senza una scelta espressa, in caso operi l’adesione automatica, bisogna tener presente che il datore di lavoro deve gestire correttamente il conferimento del TFR maturando, l’eventuale iscrizione al fondo pensione, le causali contributive, i flussi di versamento e i controlli periodici.

L’aggiornamento riguarda quindi le anagrafiche del lavoratore, i codici fondo, le causali di trattenuta e versamento, le decorrenze e i controlli sulle scadenze. Nei casi in cui il fondo ordinariamente collegato al contratto collettivo non sia idoneo a raccogliere adesioni automatiche, occorre gestire correttamente anche l’eventuale destinazione residuale.

La delibera COVIP non si è limitata a disciplinare un profilo finanziario delle forme pensionistiche complementari, ma diventa il presupposto, per i datori di lavoro, di una procedura amministrativa da strutturare in modo preventivo.
Dal 1° luglio 2026, la mancata scelta del lavoratore sulla destinazione del TFR non può dunque più essere trattata come una mera inerzia documentale, in quanto può determinare l’adesione automatica a una forma pensionistica complementare, il conferimento del TFR, la necessità di verificare l’idoneità del fondo e, nei casi previsti, l’attivazione della contribuzione datoriale.

La priorità per aziende e consulenti è quindi predisporre un processo ordinato: informativa scritta, raccolta delle dichiarazioni, controllo del termine di 60 giorni, individuazione del fondo, verifica dell’idoneità, aggiornamento delle paghe e conservazione della documentazione. Solo così la nuova disciplina può essere gestita senza errori operativi e senza sottovalutare il possibile impatto sul costo del lavoro.

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