La rilevanza IVA del distacco opera anche per le strutture commissariali
L’Agenzia delle Entrate conferma il superamento del previgente regime di esclusione dall’imposta
Con la risposta a interpello n. 142, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento IVA delle somme erogate da una struttura commissariale a una società pubblica a titolo di rimborso degli emolumenti sostenuti per il personale posto in posizione di comando.
In particolare, la risposta a interpello verte sulla configurabilità di un distacco del personale, per il quale, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 16-bis del DL 131/2024, non è più previsto il generalizzato regime di esclusione da IVA che era stabilito dall’art. 8 comma 35 della L. 67/88.
Il caso esaminato dall’Agenzia concerne una struttura commissariale priva di personale proprio ma che, per effetto di specifici provvedimenti normativi, opera esclusivamente con personale, posto in posizione di comando, il quale proviene da altre Amministrazioni dello Stato, previo rimborso della retribuzione principale all’ente di appartenenza.
La disciplina relativa all’istituto del comando, nell’ambito della Pubblica Amministrazione, è contenuta nell’art. 56 del DPR n. 3/1957. Secondo tale disposizione, l’impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale o presso Enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell’amministrazione cui l’impiegato appartiene. Il comando viene disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Nel caso esaminato, la retribuzione principale continua a essere erogata ai dipendenti dall’Amministrazione di appartenenza che, periodicamente, chiede il rimborso di quanto corrisposto, ossia della retribuzione unitamente agli ulteriori oneri sostenuti (es. indennità di responsabilità, straordinari, oneri contributivi a carico dell’ente e IRAP). È possibile che l’Amministrazione titolare del rapporto di lavoro corrisponda ai dipendenti anche la retribuzione accessoria, la quale dovrà essere, a sua volta, rimborsata dalla struttura commissariale.
La risposta a interpello analizza la sussistenza dei presupposti impositivi, ai fini IVA, nella fattispecie rappresentata.
Nel caso in esame, il requisito soggettivo è soddisfatto poiché l’ente presso cui i dipendenti sono assunti è costituito in forma di società di capitali e l’art. 4 del DPR 633/72 considera effettuate nell’esercizio d’impresa tutte le operazioni eseguite “dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata”.
Con riferimento al requisito oggettivo, dev’essere invece valutata la disciplina del distacco del personale, alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 16-ter del DL 131/2024, il quale, per i contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, ha decretato il venir meno del generalizzato regime di esclusione da IVA che era previsto dall’abrogato art. 8 comma 35 della L. 67/88.
La precedente circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 5/2025 ha chiarito che, “per effetto di tale abrogazione, di fatto, anche le attività di distacco o prestito di personale effettuate a fronte di un corrispettivo pari al mero rimborso del relativo costo diventano (...) prestazioni di servizi rientranti nel campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, al ricorrere dei presupposti ordinariamente stabiliti dalla disciplina IVA”.
Pertanto, l’Agenzia esamina se, nel caso di specie, le somme erogate dalla struttura commissariale alla società pubblica siano configurabili o meno come il corrispettivo relativo alla prestazione di comando. Seppur con un esame piuttosto sintetico della fattispecie, si conclude per la rilevanza ai fini IVA, anche sul piano oggettivo, della prestazione resa dalla società datrice di lavoro, “nella misura in cui il personale posto in comando risulta essere alle dipendenze” di tale società, la quale è tenuta a erogare la relativa retribuzione e gli oneri accessori che sono rimborsati integralmente dalla struttura distaccataria.
L’Amministrazione finanziaria ritiene che le somme versate abbiano la natura di autentici corrispettivi, “in quanto appaiono legate da un nesso diretto con il comando di personale posto in essere”.
Nella risposta a interpello si considera, tuttavia, irrilevante il fatto che il personale posto in comando sia destinato a prestare servizio presso una struttura, nell’esclusivo interesse di quest’ultima e non della società di appartenenza.
Tale condizione è ritenuta come una mera “peculiarità” dell’istituto del comando di personale e non impedisce di considerare, dal punto di vista IVA, la prestazione come rilevante ai fini dell’imposta. L’Agenzia ritiene, difatti, sufficiente osservare che la prestazione assume carattere oneroso, nella misura in cui la società distaccante (datrice di lavoro) consente l’utilizzo, da parte della distaccataria (struttura commissariale), del personale posto in comando, percependo un corrispettivo pari al costo sostenuto per le retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
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