Il distacco del personale segue la rilevanza oggettiva ai fini IVA
La somma pagata si qualifica come pagamento del corrispettivo se c’è un condizionamento reciproco
Per i contratti di distacco o prestito di personale, stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, per i quali è versato solo il rimborso del relativo costo, non è più possibile avvalersi del regime di esclusione da IVA.
Con l’art. 16-ter del DL 131/2024, è stata, infatti, abrogata la disposizione (art. 8 comma 35 della L. 67/88) che prevedeva il non assoggettamento a imposta, in seguito alla pronuncia della Corte di Giustizia Ue 11 marzo 2020, causa C-94/19. Le prestazioni dipendenti dai contratti in parola, successivi al 1° gennaio 2025, sono, dunque, soggette a IVA secondo i criteri ordinari.
Per quanto riguardo l’ambito oggettivo di applicazione del tributo, alcuni chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 5/2025.
Si specifica che il distacco ...
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