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FISCO

Pubblicati gli elenchi split payment per il 2026

Sono consultabili nella pagina dedicata presente sul sito internet del Dipartimento delle Finanze

/ Mirco GAZZERA

Martedì, 21 ottobre 2025

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Nella giornata di ieri, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2026.

Tale meccanismo prevede che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2015). Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Trattandosi di una misura di deroga all’ordinario meccanismo di applicazione dell’imposta che caratterizza il sistema dell’IVA, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue (art. 395 della direttiva 2006/112/Ce). Quest’ultima è stata concessa, al momento, sino al 30 giugno 2026 con la decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 (si veda “Ufficiale la proroga dello split payment al 30 giugno 2026” del 28 luglio 2023).

Sulla base di tale decisione, dal 1° luglio 2025 non sono più interessate dallo split payment le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA. Per allineare la normativa nazionale alla predetta autorizzazione, l’art. 10 del DL 84/2025 (conv. L. 108/2025) ha abrogato la lett. d) dell’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72 con riguardo alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale giorno. Non assume rilievo la data di effettuazione delle stesse, come precisato in una FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 27 giugno 2025 (si veda “Per l’esclusione delle quotate dallo split payment rileva l’emissione della fattura” del 28 giugno 2025).
Tuttavia, alle società quotate che rientrano anche fra quelle controllate da Pubbliche Amministrazioni continua ad applicarsi il meccanismo dello split payment (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 18 settembre 2025).

In base all’art. 17-ter del DPR 633/72, nella formulazione attualmente vigente, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni effettuate nei confronti:
- delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
- di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/72, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015).

In conformità a tale quadro normativo, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato i seguenti elenchi per l’anno 2026 aggiornati al 20 ottobre 2025:
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (art. 2359 comma 1 n. 2 c.c.);
- enti o società controllate dalle Amministrazioni centrali;
- enti o società controllate dalle Amministrazioni locali;
- enti o società controllate dagli Enti nazionali di previdenza e assistenza;
- enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle Amministrazioni Pubbliche.

Per ciascun soggetto presente negli elenchi è indicato:
- il codice fiscale;
- la denominazione;
- la data di decorrenza dell’inclusione.

Apposito modulo per segnalare gli errori

Occorre considerare, infatti, che l’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno. Di conseguenza, la disciplina dello split payment deve ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell’elenco (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2018).

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito. Peraltro, se il soggetto passivo agisce in modo coerente rispetto agli elenchi, non assumono rilievo eventuali variazioni sopravvenute (si veda “Disponibili gli elenchi split payment per l’anno 2022” del 26 ottobre 2021).

I soggetti interessati possono segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi al Dipartimento delle Finanze, il quale provvederà ad aggiornarli, se necessario.
Le richieste di inclusione ed esclusione dagli elenchi devono essere inviate utilizzando esclusivamente l’apposito modulo. Occorre fornire idonea documentazione a supporto dell’istanza presentata, inclusa obbligatoriamente una visura camerale.

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