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IMPRESA

Sistema di allerta da riallineare alla sua funzione preventiva

Le segnalazioni ex art. 25-novies del CCII prima della scadenza dell’avviso bonario rischiano di produrre effetti distorsivi

/ Domenico DI MICHELE

Venerdì, 13 marzo 2026

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L’applicazione dell’art. 25-novies del DLgs. 14/2019 (CCII) da parte dei creditori pubblici qualificati, in particolare dell’Agenzia delle Entrate, sta mostrando profili di evidente distorsione quando la segnalazione è attivata prima della scadenza dei termini concessi al contribuente per la regolarizzazione di un avviso bonario. È ormai prassi che, al superamento delle soglie IVA previste dalla norma (in particolare quella dei 20.000 euro), l’Agenzia proceda alla segnalazione non solo all’imprenditore, ma anche al Presidente del Collegio sindacale, pure in presenza di una comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del DPR 633/72 ancora pienamente “aperta”, ossia nei 60 giorni utili per il pagamento o l’accesso alla rateizzazione con sanzioni ridotte.

Il dato normativo, tuttavia, è chiaro: l’art. 25-novies del CCII fa riferimento a debiti “scaduti e non versati”. Un debito oggetto di avviso bonario: non è iscritto a ruolo; non è esigibile in via coattiva; è assistito da un termine legale di adempimento, espressamente previsto dall’ordinamento per favorire la compliance.

L’obiettivo dell’allerta – intercettare tempestivamente segnali di squilibrio economico-finanziario – è condivisibile e coerente con l’impostazione preventiva del Codice della crisi. Tuttavia, la modalità con cui oggi la norma viene concretamente applicata rischia di produrre effetti distorsivi, in particolare nei confronti di imprese piccole, medie e di grandi dimensioni che, pur in presenza di temporanee tensioni di liquidità, non presentano reali profili di crisi.

Si crea così un cortocircuito sistemico: mentre il diritto tributario riconosce al contribuente una fase fisiologica di rientro dal debito, il diritto della crisi lo espone anticipatamente a una segnalazione che attiva obblighi valutativi, riflessi sulla governance e potenziali effetti reputazionali e finanziari. Un’allerta che, anziché prevenire la crisi, rischia di innescarla. La criticità si amplifica per effetto del coinvolgimento diretto degli organi di controllo. L’allerta proveniente da un creditore pubblico qualificato assume inevitabilmente un peso che va oltre la sua funzione informativa, comprimendo lo spazio di valutazione professionale e inducendo comportamenti difensivi.

Il rischio concreto è quello di un’allerta “indifferenziata”, che: moltiplica segnalazioni prive di reale contenuto prognostico; espone imprese strutturate a dinamiche di pre-crisi artificiale; scarica sugli organi di controllo una pressione reputazionale e valutativa non sempre giustificata da indicatori sostanziali di squilibrio.
In questo modo, uno strumento pensato per prevenire la crisi rischia paradossalmente di anticiparla o, quantomeno, di rappresentarla in modo distorto.

Alla luce di tali considerazioni, appare auspicabile, se non urgente, un intervento interpretativo o correttivo normativo volto a riallineare il sistema di allerta alla sua funzione preventiva, che:
- riallinei l’art. 25-novies del CCII alla nozione sostanziale di debito scaduto, escludendo le posizioni ancora nei termini di definizione dell’avviso bonario;
- reintroduca criteri di proporzionalità e selettività, soprattutto per le imprese di maggiori dimensioni;
- valorizzi il ruolo degli organi di controllo come soggetti chiamati a un giudizio tecnico sulla continuità aziendale, e non come meri destinatari di alert automatici.

In particolare, l’intervento potrebbe svilupparsi lungo le seguenti direttrici:
- ai fini dell’attivazione della segnalazione dei creditori pubblici qualificati, dovrebbero essere esclusi i debiti tributari oggetto di comunicazione di irregolarità ex art. 54-bis del DPR 633/72 fino alla scadenza dei termini di legge per il pagamento o per l’accesso alla rateizzazione. In tale fase, il debito non è ancora “scaduto” in senso sostanziale;
- la segnalazione ex art. 25-novies del CCII dovrebbe intervenire solo in caso di mancato utilizzo degli strumenti ordinari di regolarizzazione, evitando sovrapposizioni tra la fase di compliance fiscale e l’attivazione di meccanismi tipici del diritto della crisi; tale coordinamento era espressamente previsto nel sistema di allerta originario del CCII, poi abbandonato;
- per le imprese piccole, medie e di grandi dimensioni, l’allerta dovrebbe essere ancorata a criteri selettivi idonei a intercettare effettivi squilibri economico-finanziari, evitando segnalazioni fondate sul solo superamento di soglie quantitative astratte, come previsto dal sistema di allerta nella sua versione originaria del DLgs. 14/2019 mai entrata in vigore, ante correttivo-bis (DLgs. 83/2022).

Un intervento in tal senso consentirebbe di preservare la funzione dell’allerta quale strumento di emersione anticipata della crisi, evitando effetti distorsivi sulla governance societaria e sul ruolo degli organi di controllo. In mancanza, l’allerta rischia di perdere credibilità e funzione, diventando una sirena che suona sempre, anche quando l’ordinamento, nello stesso momento, offre al contribuente strumenti ordinari e fisiologici di rientro dal debito.

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