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La continuità dei bilanci non si applica alle ragioni giuridiche dell’impugnazione

La Cassazione sottolinea come sia onere dell’impugnante allegare la persistenza dei vizi nelle impugnazioni dei bilanci successivi

/ Maurizio MEOLI

Venerdì, 13 marzo 2026

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 5587, depositata ieri, ha affermato che, in tema di società di capitali, il principio di continuità dei bilanci – in forza del quale il bilancio relativo all’esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell’esercizio precedente – non si applica automaticamente anche alle ragioni giuridiche che assistono l’impugnazione del bilancio, avendo pertanto l’attore, che abbia impugnato un bilancio e che intenda impugnare anche i bilanci successivi, l’onere di allegare nelle successive impugnazioni la persistenza dei vizi dedotti nel primo giudizio anche nei bilanci successivi, incombendo, solo a tal punto, sugli amministratori l’onere di dimostrarne l’avvenuta sanatoria o l’insussistenza.

Nel caso di specie, Tizio (socio di Alfa srl) vedeva respinta, in sede di merito, la propria domanda di accertamento della nullità della delibera di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013. La decisione si fondava sul fatto che sarebbe stato onere di Tizio – non più socio per non avere sottoscritto l’aumento di capitale conseguente alla perdita integrale intervenuta nel 2016 – dedurre specificamente in che modo le invalidità del bilancio 2013 avessero inciso anche sulla situazione patrimoniale della società alla data dell’operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale effettuata nel 2016.

Nel ricorso per Cassazione, Tizio si limitava ad affermare che sarebbe certo e inevitabile che i vizi del bilancio 2013 si siano trasmessi ai bilanci successivi, in forza del principio di continuità dei bilanci.
La Suprema Corte rigetta il ricorso.

Si ricorda, innanzitutto, che, ai sensi dei commi primo e terzo dell’art. 2434-bis c.c., le azioni previste dagli artt. 2377 e 2378 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo. Il bilancio dell’esercizio nel corso del quale viene dichiarata l’invalidità tiene conto delle ragioni di questa.

A fronte di ciò, la decisione in commento evidenzia come, in base al citato principio di continuità dei bilanci, il bilancio relativo all’esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell’esercizio precedente, anche quando l’esattezza e la legittimità di quest’ultimo siano state poste in discussione in sede contenziosa, nonché quando tali requisiti siano stati già negati in sede contenziosa, ma con sentenza non passata in giudicato (cfr. Cass. n. 7586/2016).

Il principio, per quanto essenzialmente economicistico-aziendale, ha un suo risvolto giuridico. Esso, infatti, consente al soggetto impugnante di estendere le contestazioni circa la validità di un bilancio anche ai bilanci successivi, ma a condizione che venga allegato che i rilievi addotti per sostenere l’impugnazione del primo bilancio si sono trasmessi anche a quelli successivi; risultando, così, ancora rilevanti ai fini del complessivo scrutinio della correttezza del documento contabile impugnato.

Ne deriva, da un lato, che non esiste alcuna automatica o presuntiva trasmissione del vizio da un bilancio all’altro e, dall’altro, che l’impugnante ha l’onere di dedurre che i vizi lamentati a sostegno dell’invalidità del primo bilancio impugnato si sono trasmessi anche ai bilanci successivi; bilanci che diventano impugnabili per le medesime ragioni addotte a sostegno della prima impugnazione.

Qualora l’impugnante dovesse omettere di dedurre la persistenza del vizio originariamente dedotto, opererebbe il meccanismo di sanatoria deducibile dall’art. 2434-bis comma 1 c.c., che prevede una presunzione relativa (iuris tantum) di autonomia e integrità del bilancio dell’esercizio successivo rispetto ai vizi che eventualmente inficino quello precedente; una presunzione relativa che è la conseguenza dell’obbligo degli amministratori, ai sensi dell’art. 2434-bis comma 3 c.c., di tenere conto – e dunque di emendare – il bilancio successivo dei vizi e delle contestazioni mosse al bilancio precedente.

La “continuità” in questione non è, quindi, una continuità automatica e implicita che estende il vizio originario di un bilancio ai bilanci successivi, ma è una continuità di natura contabile (per effetto dei saldi consuntivi e preventivi reciproci) e giuridica, rispetto alla quale la circostanza che il vizio del bilancio precedente si sia trasmesso a quello successivo va specificamente allegata dall’impugnante e, solo una volta che sia stata ritualmente introdotta nel relativo giudizio, fa ricadere sugli amministratori l’onere di dimostrare, quale fatto impeditivo all’accoglimento dell’azione, di aver sanato l’invalidità dedotta nell’impugnazione del bilancio precedente.

In conclusione, sarebbe stato onere di Tizio – intendendo egli avvalersi degli effetti giudici del principio di continuità dei bilanci – contestare la validità anche dei bilanci successivi a quello per cui era stata proposta la prima impugnazione, deducendo l’estensione e la perpetuazione del vizio originario anche nei successivi bilanci oggetto di impugnazione.

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