La mancata presentazione della CILA superbonus è un errore sostanziale
Per la C.G.T. I Caserta la CILA-S è essenziale per accedere all’agevolazione, anche con opzione per cessione o sconto sul corrispettivo
Con la sentenza n. 1982/2/25 del 23 aprile 2025, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta ha confermato quanto già era stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ossia che per gli interventi avviati dal 1° giugno 2021 la CILA-S, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020, costituisce una condizione indispensabile per poter beneficiare del superbonus, pena la decadenza dall’agevolazione fiscale e, conseguentemente, delle modalità opzionali di fruizione mediante la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
In sostanza, se un condominio, una persona fisica o un ente del Terzo settore ha presentato una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) in data successiva al 1° giugno 2021, senza poi ...
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