La mancata presentazione della CILA superbonus è un errore sostanziale
Per la C.G.T. I Caserta la CILA-S è essenziale per accedere all’agevolazione, anche con opzione per cessione o sconto sul corrispettivo
Con la sentenza n. 1982/2/25 del 23 aprile 2025, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta ha confermato quanto già era stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, ossia che per gli interventi avviati dal 1° giugno 2021 la CILA-S, di cui all’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020, costituisce una condizione indispensabile per poter beneficiare del superbonus, pena la decadenza dall’agevolazione fiscale e, conseguentemente, delle modalità opzionali di fruizione mediante la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
In sostanza, se un condominio, una persona fisica o un ente del Terzo settore ha presentato una SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) in data successiva al 1° giugno 2021, senza poi agganciarvi anche una CILA-S, secondo i giudici casertani, conformemente alla posizione dell’Amministrazione finanziaria, non è possibile beneficiare della detrazione al 110% (per le spese sostenute fino alla fine del 2023) e nemmeno è possibile optare per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo. Se, invece, la SCIA, senza poi aggancio di CILA-S, è stata presentata in data antecedente al 1° giugno 2021, non è preclusa la possibilità di beneficiare del superbonus nelle misure previste dalla disciplina di volta in volta vigente.
La norma del comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, come sostituito dall’art. 33 comma 1 lett. c) del DL 77/2021, stabilisce infatti che, dal punto di vista urbanistico, gli interventi agevolati con il superbonus, diversi da quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante CILA. Il modello di CILA da usare per gli interventi superbonus è stato approvato con l’Accordo Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza unificata del 4 agosto 2021 n. 88 ed è stato immediatamente pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, divenendo così efficace a decorrere dal 5 agosto 2021, conformemente a quanto previsto dall’art. 1 comma 2 dell’Accordo medesimo.
Successivamente al 5 agosto 2021, pertanto, per beneficiare del superbonus è necessario aver presentato una CILA-S, di cui al comma 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020; seppur la sentenza n. 1982/2/25 faccia riferimento alla data del 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore del DL 77/2021, modificativo dell’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020) parrebbe corretto riferirsi alla data del 5 agosto 2021 in quanto solo successivamente si è reso possibile utilizzare il modello di CILA-S.
Si ricorda la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate, nella circ. n. 13/2023 (§ 1.1.1), con riguardo al tema della disciplina transitoria recata dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 per il mantenimento della percentuale di detrazione del 110% (anziché del 90%) sulle spese sostenute nell’anno 2023 dai condomìni, dalle persone fisiche e dagli enti del Terzo settore, di cui alle lett. a) e d-bis) dell’art. 119 comma 9 del DL 34/2020 (si veda “Progetto in variante irrilevante anche se cambia l’impresa o il committente” del 14 giugno 2023).
Partendo dall’assunto che le deroghe previste dall’art. 1 comma 894 della L. 197/2022 per il mantenimento del 110% sul 2023 “sono tassative”, l’Agenzia ha asserito: “considerato che il citato comma 894, tra le condizioni necessarie per applicare le suddette deroghe, richiede, per gli interventi rientranti nel Superbonus [...] la presentazione di una CILA ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del Decreto Rilancio, si ritiene che, a prescindere dalla circostanza che in applicazione del TU dell’edilizia i lavori richiedano un titolo edilizio diverso, la mancata presentazione della CILA nei termini sopra evidenziati non consenta al contribuente di accedere alle predette deroghe”; tuttavia “per gli interventi [...] iniziati in data antecedente all’introduzione dell’obbligo di presentazione della CILA, di cui al comma 13-ter dell’articolo 119 [5 agosto 2021, ndr], rileva la data di presentazione del diverso titolo abilitativo richiesto dalla normativa all’epoca vigente” (si vedano “Superbonus al 90% sulle spese 2023 per SCIA post 4 agosto 2021 senza aggancio di CILAS” del 23 agosto 2023 e “CILAS necessaria per il 110% nel 2023 e per le opzioni di cessione e sconto” del 16 settembre 2023).
Secondo la la C.G.T. I di Caserta, pertanto, la circ. n. 13/2023 ha correttamente evidenziato che la presentazione della CILA superbonus prevista dall’art. 119 comma 13-ter DL 34/2020, effettuata usando il modello adottato con l’Accordo Stato, Regioni, Enti locali del 4 agosto 2021, “costituisce una delle condizioni tassative previste dalla complessa normativa che regola la materia, fatti salvi solo i titoli abilitativi presentati prima dell’1 giugno 2021, data di entrata in vigore del predetto comma 13-ter, ritenendosi evidentemente irragionevole una sua applicazione retroattiva”. Pertanto, “la mancata presentazione della prevista CILA Superbonus in data successiva all’1 giugno 2021 non può essere considerata una mera irregolarità formale e legittima il provvedimento di annullamento della comunicazione di opzione per lo sconto in fattura ex art. 121 co. 1 lett. a) del DL n. 34/2020 oggetto della controversia”.
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