ACCEDI
Lunedì, 1 settembre 2025 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Dati e documenti pregiudizievoli senza preclusione probatoria

Occorre ora dare un volto concreto al principio della Consulta

/ Alfio CISSELLO

Lunedì, 1 settembre 2025

x
STAMPA

download PDF download PDF

Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del DPR 600/73 “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.

In merito agli accessi sostanziali si veda l’art. 52 comma 5 del DPR 633/72, formulato in modo assai simile: “I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi alla ispezione”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137 dello scorso 28 luglio 2025 ha sancito che le questioni di legittimità dell’art. 32 commi 4 e 5 del DPR 600/73 non sono fondate, a condizione, però, che la c.d. preclusione probatoria sia interpretata in senso restrittivo.

Nel contempo, è stato altresì specificato che il contribuente non deve autoaccusarsi in ragione del principio nemo tenetur se detegere. Secondo la Corte Costituzionale “si deve ritenere, valorizzando l’espressione utilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoria operi solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore del contribuente», da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria”.

Il passaggio riportato della sentenza n. 137/2025 desta molto interesse ma va contestualizzato. Infatti, nella maggioranza delle ipotesi non c’è interesse a produrre documenti o a fornire dati pregiudizievoli, quindi a prima vista si potrebbe pensare che il principio enunciato sia fine a sé stesso.

Analizzando il tema in modo più puntuale, ci possono essere situazioni in cui l’interesse a produrre documenti o a fornire dati emerga solo nel successivo processo.
Naturalmente, onde “sorpassare” la preclusione probatoria richiamando il principio della Corte Costituzionale è necessario dimostrare, nel ricorso, che i documenti o i dati non sono stati esibiti/forniti in quanto avrebbero potuto pregiudicare la posizione del contribuente.

Nemmeno le sanzioni dovrebbero essere irrogate

Pensiamo a documenti da cui emergono potenziali responsabilità penali del contribuente in ordine a reati che non erano prescritti durante la verifica, ma che lo sono diventati solo a processo instaurato.
Oppure a documenti che, per utilizzare la parole della sentenza n. 137, non hanno un contenuto univocamente a favore del contribuente ma solo in parte.

Un esempio può essere la corrispondenza elettronica richiesta dai verificatori (magari contenuta in PC non più presenti in azienda), da cui possono emergere sia notizie a favore del contribuente che notizie a sfavore del contribuente.
Questi documenti in ragione di quanto detto dalla Corte Costituzionale possono non essere prodotti nel corso della verifica ma la corrispondenza elettronica “a favore” del contribuente ben potrà essere prodotta nel processo.

Ipotizziamo che dalla corrispondenza elettronica richiesta dalla Guardia di Finanza emergano indizi circa la partecipazione ad una frode per un determinato fornitore mentre per un altro fornitore, all’opposto, emergano indizi circa la estraneità alla frode. Quest’ultima corrispondenza potrà essere prodotta nel processo.

TORNA SU