Dati e documenti pregiudizievoli senza preclusione probatoria
Occorre ora dare un volto concreto al principio della Consulta
Ai sensi dell’art. 32 comma 4 del DPR 600/73 “le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
In merito agli accessi sostanziali si veda l’art. 52 comma 5 del DPR 633/72, formulato in modo assai simile: “I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti ...
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