Aliquota IVA del 10% per gli integratori alimentari che costituiscono preparazioni alimentari
Alle cessioni di integratori alimentari, che rientrano nei beni di cui al n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, si applica l’aliquota IVA del 10%.
Si tratta di quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 305 pubblicata ieri, 5 dicembre 2025.
Gli “integratori alimentari” non sono prodotti che beneficiano, di per sé, dell’aliquota IVA ridotta non essendo espressamente previsti in alcuna delle Parti della Tabella A allegata al DPR 633/72. L’eventuale applicazione di un’aliquota ridotta è riconosciuta, caso per caso, sulla base del parere tecnico reso dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito dell’analisi della composizione del singolo prodotto.
Nel caso di specie, i prodotti sono stati classificati nell’ambito della voce “2106” della tariffa doganale e, in particolare, nel codice “210690” che corrisponde alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: - altre”.
Di conseguenza, a tali beni l’IVA si applica con l’aliquota del 10% ai sensi del n. 80 della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72.
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