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Nel credito cooperativo si definisce la disciplina per la fruizione oraria del congedo parentale

/ REDAZIONE

Sabato, 6 dicembre 2025

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Si dà notizia dell’Accordo intervenuto il 24 novembre scorso, attraverso il quale le parti stipulanti il CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle banche di credito cooperativo e delle casse rurali e artigiane (codice CNEL: J271) hanno disciplinato la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria.

La possibilità per la contrattazione collettiva di definire le modalità operative di tale fruizione discende dalla previsione contenuta nel comma 1-bis dell’art. 32 del DLgs. 151/2001 (cfr. circ. INPS nn. 152/2015 e 230/2016) ed è stata recepita a livello di contratto collettivo con il nuovo art. 54-bis aggiunto in occasione della stesura del 19 dicembre 2024, del quale ora le Parti si impegnano ad allineare il testo.

Nello specifico l’Accordo è intervenuto sul tema, che riveste grande importanza in ottica di conciliazione degli impegni derivanti dall’attività lavorativa con quelli riconducibili alla propria sfera personale e familiare, confermando la possibilità della fruizione oraria dal 1° gennaio 2026 con il minimo di un’ora giornaliera e introducendo il vincolo che le ore fruite nell’arco di ciascun mese corrispondano comunque a giornate intere.

Le Parti hanno altresì previsto che ai fini della fruizione del congedo la durata oraria della giornata lavorativa si ottiene dividendo l’orario settimanale applicato per il numero di giorni lavorativi su cui lo stesso si articola.

L’INPS, con la citata circ. n. 230/2016, aveva del resto chiarito che nel caso di regolamentazione da parte del contratto collettivo, la fruizione del congedo parentale avviene su base oraria nei limiti del monte ore a cui è equiparata la singola giornata lavorativa (corrispondente a una giornata di congedo parentale), così come identificato nella specifica disciplina contrattuale del congedo parentale.

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