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Aliquota IVA ordinaria per i sistemi di schermatura protettiva contro le radiazioni

/ REDAZIONE

Sabato, 6 dicembre 2025

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Non possono beneficiare dell’aliquota IVA del 5% le schermature protettive che consentono di abbattere l’esposizione alle radiazioni diffuse che provengono dai raggi X durante le procedure radioscopiche diagnostiche ed interventistiche. Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 306, pubblicata ieri, 5 dicembre 2025.

L’Amministrazione finanziaria ha ricordato, nel documento di prassi, che per determinati beni, considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza da COVID-19 è stata introdotta una disciplina agevolata. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la cessione di tali beni è soggetta ad aliquota IVA del 5% ai sensi del n. 1-ter.1 della Tabella A, Parte II-bis allegata al DPR 633/72.

Come precisato nella circ. Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2020 n. 26 (confermativa della circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 30 maggio 2020 n. 12), l’elenco dei prodotti di cui al citato n. 1-ter.1, soggetti ad aliquota ridotta, è da considerarsi tassativo e non esemplificativo.

In base al parere tecnico rilasciato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le schermature protettive contro le radiazioni, cui si riferisce l’istanza di interpello, sono classificabili “nell’ambito della voce 9022 della Tariffa e in particolare al Codice NC 9022 90”.

Si tratta di un codice che non rientra tra quelli previsti dall’Allegato 1 alla circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 14 febbraio 2023 n. 5, in cui vengono elencati i beni che possono beneficiare dell’aliquota ridotta.
Fra questi è compreso, invece, il codice “TARIC ex 902212 associato alla voce «tomografo computerizzato»”. La disciplina agevolata riservata a tale dispositivo non può essere estesa, secondo quanto sopra rappresentato, alle cessioni di schermature protettive contro le radiazioni, che devono, pertanto, essere assoggettate all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

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