Cessione di case prefabbricate in esenzione IVA
Il fornitore non residente non può avvalersi del sistema OSS, trattandosi di beni immobili
Con la risposta a interpello n. 304 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha descritto il trattamento IVA applicabile alla fornitura, da parte di un soggetto passivo registrato in altro Stato membro dell’Ue, di case prefabbricate modulari, nei confronti di “Privati consumatori” residenti in Italia.
L’Amministrazione finanziaria ha confermato la possibilità, per il soggetto non residente, di avvalersi dell’aliquota IVA ridotta (del 4% o del 10% a seconda del ricorrere dei requisiti “prima casa” del cessionario), ma di non potere assolvere l’imposta mediante il regime OSS (essendo quest’ultimo inapplicabile per le cessioni di beni immobili).
Per quanto concerne le case modulari, l’Agenzia conferma che esse hanno natura di immobili.
Lo si evince dall’art. 13-ter lett. b) del Regolamento Ue n. 282/2011, in virtù del quale si considera come bene immobile “qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile”.
Sul punto, devono essere osservate anche le note esplicative relative alla tassazione IVA dei beni immobili.
Esse chiariscono, richiamando la giurisprudenza comunitaria, che “non è necessario che una costruzione sia indissolubilmente incorporata al suolo per essere considerata un immobile. Ciò che occorre verificare è se i mezzi finalizzati ad immobilizzare la costruzione non possano essere rimossi facilmente, vale a dire senza sforzi e senza affrontare costi non trascurabili”.
In particolare, si specifica che, anche i beni che per loro stessa natura sono “mobili”, come le case prefabbricate, “potrebbero essere fissati al suolo in modo tale da immobilizzare effettivamente tali costruzioni”. Dunque, anche se in linea di principio esse potrebbero essere successivamente rimosse in virtù della loro natura “mobile”, devono essere considerate come beni immobili in quanto la costruzione immobilizzata non è facilmente smontabile o spostabile.
Le medesime note esplicative precisano altresì che il predetto riferimento a “facilmente smontabile o spostabile” potrebbe creare talune difficoltà pratiche, trattandosi di una formulazione piuttosto generica e soggettiva, e richiedere una valutazione caso per caso.
Tuttavia, in linea con il concetto fisico (“senza sforzi”) e quello economico (“senza affrontare costi non trascurabili”), indicati dalla Corte di Giustizia nella valutazione di questo aspetto, un criterio oggettivo potrebbe consistere nella valutazione della necessità di competenze professionali (es. conoscenze e attrezzature) per smontare o spostare il bene in questione, includendo i relativi strumenti tecnici.
Nel caso di specie, le operazioni di smontaggio della casa modulare richiedono l’impiego di mezzi specifici (es. gru, camion, ecc.) e personale qualificato, al pari di quanto avvenuto per le attività di installazione al suolo.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate valorizza la richiesta del cessionario finale di richiedere l’applicazione dell’aliquota IVA del 4%. Ciò significa che il cliente possiede i presupposti per la c.d. agevolazione “prima casa” e, pertanto, ha l’intenzione di utilizzare la casa modulare come sede permanente della propria abitazione.
Ne discende che i beni oggetto dell’istanza di interpello sono da considerarsi, ai fini IVA, come beni immobili, e sono conseguentemente ricondotti al regime di esenzione “naturale” di cui all’art. 10 comma 1 n. 8-bis) del DPR 633/72, salvo che l’impresa cedente possa essere qualificata come “impresa costruttrice” dell’immobile.
Solo se il bene è ceduto dal costruttore, dunque, vi sono le condizioni per applicare l’imposta con le aliquote ridotte: del 10% per la generalità dei fabbricati a destinazione abitativa ovvero del 4% nel caso di cessionario in possesso dei requisiti “prima casa”, ai sensi del n. 127-undecies della Tabella A, parte III, ovvero del n. 21 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72.
Nel caso di dichiarazione mendace dell’acquirente, non sono previste sanzioni in capo alla società cedente il bene. Si fa riferimento al disposto di cui alla nota II-bis, art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/86, il cui comma 4 specifica che l’Agenzia delle Entrate è tenuta a recuperare in capo agli acquirenti la maggiore IVA, corrispondente alla differenza tra l’aliquota dovuta e quella applicata in forza dell’agevolazione “prima casa” e a irrogare la sanzione pari al 30% della predetta differenza, oltre agli interessi di mora.
Trattandosi, nella fattispecie, della cessione di un bene immobile, per assolvere l’IVA il soggetto passivo non residente non può avvalersi del sistema “One stop shop” (OSS), in quanto riservato alle sole vendite a distanza di beni mobili, come prescritto dall’art. 74-sexies del DPR 633/72. Per assolvere agli obblighi impositivi sarà, dunque, tenuto a identificarsi ai fini IVA in Italia o a nominare un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.
Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che, sul piano catastale, le case modulari devono essere censiste in modo specifico, come previsto dall’art. 2 comma 3 del DM 2 gennaio 1998 n. 28.
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