Per il regime forfetario, disciplina stabile in vista del 2026
In arrivo la proroga dell’innalzamento della soglia relativa ai redditi da lavoro dipendente
Il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 sarà utilizzabile anche nel 2026, con poche novità rispetto alla disciplina vigente; l’unica modifica attualmente in programma è infatti quella prevista dal Ddl. di bilancio, che anche per il 2026 dovrebbe fissare a 35.000 euro la soglia di redditi di lavoro dipendente ai fini dell’applicazione del regime agevolato.
Il limite, ordinariamente pari a 30.000 euro, per il 2025 era stato incrementato a 35.000 euro dall’art. 1 comma 12 della L. 207/2024; la legge di bilancio 2026 dovrebbe prorogare l’innalzamento per un altro anno, in modo da consentire l’utilizzo del regime nel 2026 ai contribuenti che hanno percepito nel 2025 (anno precedente) redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati per un importo non superiore a 35.000 euro.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 57 lett. d-ter) della L. 190/2014, il regime forfetario è precluso ai contribuenti che “nell’anno precedente” hanno percepito tali redditi oltre la soglia consentita; la modifica proposta dal Ddl. di bilancio 2026 ha l’effetto di estendere l’applicazione del regime forfetario per il 2026 ai soggetti che, al ricorrere delle altre condizioni richieste dalla L. 190/2014, nel 2025 hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro, ma entro il nuovo limite di 35.000 euro.
L’innalzamento della soglia riguarda solo il 2025 e il 2026; di conseguenza, in assenza di ulteriori modifiche legislative, ai fini dell’applicabilità del regime forfetario per il periodo di imposta 2027 e successivi la soglia dovrebbe tornare a 30.000 euro.
Al di là della sopra descritta novità, le regole da rispettare ai fini dell’applicazione del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 non hanno subito modifiche; di conseguenza, per il 2026 sono esclusi dal regime forfetario i contribuenti che nel 2025 (art. 1 comma 54 della L. 190/2014):
- hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 85.000 euro;
- hanno sostenuto spese per determinati rapporti di lavoro per un importo superiore a 20.000 euro.
Ai fini dell’applicazione del regime forfetario, è inoltre necessario verificare l’eventuale presenza di cause ostative; in particolare, l’accesso nel 2026 è sbarrato ai contribuenti che a inizio anno:
- esercitano attività per cui si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito e non hanno operato espressa rinuncia;
- sono residenti all’estero, fatta eccezione per i residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- contemporaneamente all’attività per cui applicano il forfetario, partecipano a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari.
Nel caso in cui tali situazioni non si verificassero a inizio 2026, ma dovessero concretizzarsi in corso d’anno, la fuoriuscita dal regime si perfezionerebbe dal 2027.
Vi sono inoltre ulteriori fattispecie che, se verificatesi nell’anno precedente (in questo caso, il 2025), portano alla disapplicazione del regime forfetario nel 2026; si pensi, ad esempio, al contribuente che:
- contemporaneamente all’attività per cui applica il forfetario, ha controllato, direttamente o indirettamente, srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitino attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni;
- ha esercitato l’attività di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nel 2023 e/o nel 2024 ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di 35.000 euro (come illustrato, tale soglia dovrebbe applicarsi anche per il 2026, per effetto delle modifiche previste dal Ddl. di bilancio).
Anche nel 2026 sarà inoltre necessario tenere conto del fatto che quando i ricavi o i compensi incassati superano 100.000 euro si verifica la fuoriuscita immediata dal regime forfetario; tale evento comporta:
- la determinazione del reddito dell’intero anno con le modalità ordinarie (IRPEF e relative addizionali);
- l’applicazione dell’IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite;
- l’effettuazione degli ordinari adempimenti contabili e fiscali per l’annualità in cui si è verificata la fuoriuscita dal regime.
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