Coop sociali escluse dall’ambito soggettivo dell’esenzione IMU
Immobili degli enti non commerciali esenti da IMU tra intreccio di requisiti
L’esenzione dal pagamento dell’IMU per gli immobili degli enti non commerciali utilizzati per le attività di riconosciuta rilevanza sociale è disciplinata dall’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 e dall’art. 82 comma 6 del DLgs. 117/2017, di contenuto sostanzialmente analogo (salvo l’ambito soggettivo).
Secondo entrambe le previsioni legislative citate, per poter beneficiare dell’esenzione IMU è richiesta la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo, rappresentato dall’utilizzo dell’immobile, da parte dell’ente non commerciale possessore, per lo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali (si vedano “Esenzione IMU per gli ENC possessori e utilizzatori dell’immobile” del 17 ottobre 2025 e “ENC esenti da IMU a prescindere dall’accatastamento” del 28 novembre 2025).
Nella sostanza le due disposizioni normative che disciplinano il trattamento di favore ai fini dell’IMU per gli ENC, di cui all’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, che non è stato abrogato dall’art. 102 del DLgs. 117/2017, e all’art. 82 comma 6 del DLgs. 3 luglio 2017 n. 117, continuano a convivere con le loro differenze anche successivamente al 1° gennaio 2026 (per un ETS con esercizio sociale coincidente con l’anno solare). Peraltro, le disposizioni contenute nel citato art. 82 comma 6 trovano applicazione anche fino al 31 dicembre 2025 per effetto della disciplina transitoria di cui all’art. 104 comma 1 dello stesso DLgs. 117/2017.
Giova ricordare che la disciplina dell’IMU prevede che il beneficio fiscale possa essere usufruito limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni di legge (soggettive e oggettive) e che gli immobili (posseduti e utilizzati dai soggetti passivi “enti non commerciali”, secondo l’interpretazione autentica di cui all’art. 1 comma 71 della L. 213/2023) devono essere destinati “esclusivamente” allo svolgimento con modalità non commerciali delle specifiche attività (circ. 16 luglio 2024 n. 2/DF).
In relazione all’ambito soggettivo delle due norme è opportuno evidenziare che mentre l’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 ancora la spettanza dell’esenzione IMU al fatto che il soggetto passivo sia qualificabile come “ente non commerciale” ex art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR, per espresso richiamo della disciplina dell’ICI (art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92), l’art. 82 comma 6 del DLgs. 117/2017 stabilisce invece che sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali del Terzo settore di cui all’art. 79 comma 5 del medesimo DLgs. 117/2017.
Ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR gli enti che soddisfano il requisito soggettivo richiesto per beneficiare dell’esenzione IMU sono “gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato”.
La circ. MEF n. 2/DF del 2009 ha precisato che nell’ambito degli ENC possono essere compresi, tra gli altri, gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le ODV; le ONG; le APS; le associazioni sportive dilettantistiche; gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (DLgs. 460/97). Secondo l’art. 82 comma 6 del DLgs. 117/2017, invece, l’ente non commerciale del Terzo settore deve rientrare tra quelli previsti dall’art. 79 comma 5 del medesimo decreto, secondo cui sono considerati “non commerciali” gli enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali) che svolgono in via “esclusiva o prevalente” le attività elencate nell’art. 5 dello stesso decreto (e in conformità ai criteri di cui al medesimo art. 79 commi 2 e 3) di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Al riguardo giova evidenziare che l’iscrizione al RUNTS non è di per sé stessa indicativa del fatto che il soggetto iscritto sia un ente non commerciale (ai fini IRES, l’ETS può essere commerciale o non commerciale e mantiene sempre l’iscrizione al RUNTS).
L’art. 82 comma 1 del DLgs. 117/2017, inoltre, espressamente esclude che le disposizioni del comma 6 possano estendersi alle imprese sociali (anche se iscritte al RUNTS ed a prescindere dal fatto che siano costituite o meno in forma di società). Esso, infatti, prevede che “Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6”.
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ossia dal 2026, pertanto, per effetto dell’inciso “salvo quanto previsto ai commi 3, 4 e 6”, le cooperative sociali, comprese le imprese sociali costituite in forma di società, non parrebbero poter beneficiare dell’esenzione IMU prevista dall’art. 82 comma 6 del DLgs. 117/2017 (secondo quanto stabilito dall’art. 82 comma 1), in quanto non rientrerebbero tra i soggetti di cui all’art. 79 comma 5 del DLgs. 117/2017. Al riguardo, si confida in un chiarimento ufficiale che possa confermare o smentire tale interpretazione.
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