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Sabato, 18 ottobre 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Istituiti i codici tributo per l’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione

/ REDAZIONE

Sabato, 18 ottobre 2025

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L’art. 62-quater.2 comma 1 del DLgs. 504/95, inserito dall’art. 3 comma 3 lett. b) del DLgs. 141/2024, prevede, alle condizioni indicate, che i prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del DLgs. 219/2006, siano assoggettati a imposta di consumo.
L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha chiesto l’istituzione dei codici tributo per versare, mediante il modello “F24 Accise”, l’imposta di consumo sui predetti prodotti, nonché l’indennità di mora e gli interessi sul ritardato pagamento.

Con la ris. n. 58 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha quindi istituito i codici tributo:
- “5515”, denominato “Imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;
- “5516”, denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;
- “5517”, denominato “Interessi sul ritardato pagamento dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i codici sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nel campo “ente”, la lettera “M”;
- nel campo “codice identificativo”, nessun valore;
- nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede legale del fabbricante, depositario, rappresentante fiscale o importatore;
- nel campo “rateazione”, nessun valore;
- nel campo “mese” e nel campo “anno di riferimento”, il mese e l’anno di immissione in consumo dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, nel formato “MM” e “AAAA”.

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