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Imposta di donazione sul patto di famiglia senza effettivo controllo del donatario

Niente esenzione se il disponente trasferisce 95% della nuda proprietà delle quote e maggioranza dei diritti di voto, ma controlla l’assemblea ordinaria

/ Carmela NOVELLA

Martedì, 14 luglio 2026

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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 143, pubblicata ieri, si è pronunciata in merito all’applicabilità dell’esenzione dall’imposta sulle donazioni ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 a una fattispecie peculiare.

L’istante, in qualità di socio unico di una società, definita quale impresa commerciale ai sensi dell’art. 55 del TUIR ed esercente sia l’attività di holding sia l’attività di gestione e valorizzazione immobiliare, manifestava la propria volontà di realizzare un progressivo passaggio generazionale in favore del figlio, mediante il ricorso al patto di famiglia ex artt. 768-bis e ss. c.c. L’oggetto del trasferimento a titolo gratuito sarebbe stato costituito dalla nuda proprietà di una partecipazione corrispondente al 95% del capitale sociale, a fronte della conservazione dell’usufrutto vitalizio in capo al disponente.

Inoltre, dopo il perfezionamento dell’accordo, il figlio assegnatario avrebbe assunto l’impegno a non alienare la partecipazione trasferita nel quinquennio successivo alla data dell’atto.

Il contribuente preannunciava, altresì, alcune modifiche allo statuto della società che avrebbero dovuto accompagnare il patto di famiglia, recanti il riconoscimento dei diritti particolari del disponente sino al mantenimento della sua qualifica di socio, ossia:
- il diritto di essere nominato amministratore della società, nonché Presidente del CdA;
- il diritto di rappresentare la società e di votare nelle assemblee delle società da essa partecipate chiamate a deliberare su nomina, revoca e sostituzione dei membri dell’organo di amministrazione, con facoltà di votare la nomina di sé stesso quale amministratore, nonché sulle autorizzazioni all’organo amministrativo al trasferimento di partecipazioni in società di cui si detiene il controllo o un collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., e/o al trasferimento di aziende o rami di azienda e/o al trasferimento di marchi di impresa;
- il diritto di esprimere o negare il gradimento in caso di trasferimento delle partecipazioni.

A detta del contribuente, nella fattispecie oggetto di interpello, il trasferimento a titolo gratuito della nuda proprietà di una quota pari al 95% del capitale sociale della società avrebbe dovuto beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90; ciò in considerazione del fatto che, con riguardo alle società di capitali, l’operatività dell’esenzione in discorso esige quale unica condizione l’acquisizione del controllo (ovvero, l’integrazione del controllo già detenuto), per effetto del trasferimento di partecipazioni.

L’Amministrazione finanziaria ha, tuttavia, rilevato come nel caso di specie il conseguimento del requisito del controllo della società in capo al figlio fosse impedito dalle clausole statutarie che riconoscevano al padre i diritti particolari sopra elencati. Pertanto, la risposta n. 143/2026 ha concluso nel senso della non applicabilità dell’esenzione dal tributo donativo ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 e dell’assorbimento di un secondo quesito (qui tralasciato) che l’istante aveva posto al vaglio dell’Agenzia delle Entrate in via subordinata all’accoglimento del primo.

In particolare, quanto all’interpretazione del requisito del controllo ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90, il documento in commento si è richiamato:
- sia al disposto dell’art. 2359 comma 1 n. 1) c.c., ove si stabilisce che sono considerate società controllate quelle in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- sia ai chiarimenti provenienti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6616/2026) e dalla recente risposta a interpello n. 115/2026, cui si deve l’affermazione secondo cui “ai fini della verifica della sussistenza del trasferimento di un effettivo controllo di diritto [...] è rilevante esaminare, caso per caso, la portata di eventuali clausole statutarie o patti parasociali che nel riservare particolari diritti al dante causa determinino il depotenziamento e, per l’effetto, anche l’esclusione del controllo di diritto formalmente trasmesso agli aventi causa”.

In effetti, nella concreta fattispecie esaminata dalle Entrate, i diritti particolari riservati dallo statuto al disponente e non modificabili autonomamente dal figlio erano tali da ostacolare la sostanziale acquisizione del controllo in capo a quest’ultimo nell’accezione sopra descritta, sottraendo di fatto al donatario il potere di influire (con la maggioranza dei voti trasferiti) sull’adozione delle delibere inerenti a materie che rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria.

In definitiva, alla luce delle considerazioni esposte finora, l’Agenzia delle Entrate si è espressa nel senso della non riconducibilità del patto di famiglia prospettato nel perimetro applicativo dell’esenzione ex art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 e della sua conseguente assoggettabilità all’imposta di donazione in misura ordinaria ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. d) del medesimo decreto.

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