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Per quote di società di capitali nel patto di famiglia esenzione solo con controllo effettivo

Se il dante causa mantiene poteri amministrativi particolari, l’esenzione dell’imposta di donazione non si applica

/ REDAZIONE

Venerdì, 5 giugno 2026

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Con la risposta a interpello n. 115, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate torna a esaminare il requisito del “controllo di diritto” necessario per accedere all’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90 in presenza di un patto di famiglia avente a oggetto partecipazioni in società di capitali.

Si ricorda, infatti, che la norma in questione prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o partecipazioni a favore dei discendenti o del coniuge del disponente.
In particolare, in caso di trasferimento di partecipazioni in società di capitali, la norma agevolativa richiede che il beneficiario, per mezzo del trasferimento successorio o donativo, integri o rafforzi il controllo societario ai sensi dell’art. 2359 comma 1 n. 1 c.c. (50% + 1 dei voti esercitabili in assemblea).

Con riferimento a tale requisito, nella risposta n. 115/2026, l’Agenzia precisa che affinché possa operare l’esenzione “non è sufficiente il trasferimento di quote di controllo che siano tali solo nella «forma», ma è necessario che tale controllo possa essere esercitato concretamente dai soci di maggioranza con riferimento all’adozione delle delibere sulle materie che rientrano nella competenza dell’assemblea ordinaria al fine di consentire l’effettivo passaggio generazionale e che gli stessi siano dunque in grado di deliberare nell’assemblea ordinaria, senza essere ostacolati da eventuali regole statutarie e/o eventuali patti parasociali”.
L’esenzione può trovare applicazione solo ove sia rispettata la ratio dell’esenzione, che risiede nell’agevolare il passaggio generazionale dell’impresa.

Nel caso di specie, secondo l’Agenzia, tale condizione non sarebbe verificata, in quanto il disponente, pur avendo trasferito una quota “formalmente” di controllo ai figli, ha mantenuto, grazie alle azioni di classe C (“dotate di specifici diritti di veto su determinate materie di straordinaria amministrazione”) poteri idonei a condizionare in modo incisivo l’azione dei figli beneficiari.
In breve – spiega l’Amministrazione – i diritti speciali di cui sono dotate le azioni C, rimaste nella titolarità del disponente, si pongono in contrasto con la ratio dell’agevolazione, smentendo “l’intenzione di lasciare subentrare pienamente i figli nel controllo” della società; tali poteri, infatti, “condizionano in modo rilevante il potere e l’autonomia di gestione dei beneficiari a cui” in concreto, non viene attribuita “una situazione di controllo maggioritario”. Il controllo effettivo a cui è condizionata l’esenzione, in pratica, esige che ai beneficiari sia attribuito “il potere di determinare l’esito delle deliberazioni assembleari ordinarie nel loro complesso”.

Pertanto, l’applicazione dell’esenzione viene esclusa nel caso di specie.
Nella seconda parte dell’interpello, poi, l’operazione realizzata viene esaminata anche sotto il profilo dell’abuso del diritto.

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