Costituzionale l’insindacabilità del diniego del figlio maggiorenne dell’adottante
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 134, depositata ieri, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale della disciplina dell’adozione delle persone maggiori d’età, sollevata dal giudice rimettente, per sospetta contrarietà all’art. 3 Cost., nella parte in cui non consente che, in caso di diniego di assenso da parte dei figli maggiorenni dell’adottante, il giudice pronunci comunque l’adozione, ove ritenga il dissenso ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando.
Si osserva, al riguardo, che in base all’art. 297 c.c., ai fini della pronuncia dell’adozione, è necessario, oltre al consenso delle parti, l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati. Simmetricamente, l’art. 291 c.c., per effetto delle sentenze additive della Corte Costituzionale nn. 557/1988 e 245/2004, esige la prestazione del consenso anche da parte dei figli maggiorenni dell’adottante.
Diversa è, però, l’incidenza riconosciuta dal legislatore al rifiuto eventualmente opposto:
- dal coniuge non legalmente separato, ma non convivente, dell’adottante o dell’adottato, il quale può essere superato dal giudice ove risulti ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando;
- dal figlio maggiorenne dell’adottante, posto che in tal caso non è prevista dall’art. 291 c.c. un’analoga possibilità di esercizio del sindacato giudiziale.
Secondo la Consulta, la descritta disparità di trattamento non viola il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., perché trova fondamento nella diversa conformazione dei rapporti, di filiazione e di coniugio, posti a raffronto.
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