Nella sottrazione fraudolenta il profitto è il valore dei beni sottratti alla garanzia del Fisco
La Cassazione, nella sentenza n. 27319/2026, ha ribadito che il profitto del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 del DLgs. 74/2000, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase; ciò tenuto conto che il debitore, ex art. 2740 c.c., risponde dell’adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri e sul presupposto che l’oggetto giuridico del reato in questione non è il diritto di credito del fisco, ma la garanzia generica data dai beni dell’obbligato (cfr. Cass. nn. 4097/2016 e 36290/2011).
Il legislatore, infatti, con l’incriminazione della condotta descritta nell’art. 11 del DLgs. 74/2000, ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell’Erario; ciò in coerenza con la struttura del reato, di pericolo concreto, integrato dall’uso di atti simulati o fraudolenti, idonei a pregiudicare – sulla base di un giudizio ex ante – l’attività recuperatoria della amministrazione finanziaria.
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