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Confisca diretta anche se il profitto è «risparmio di spesa»

Tale risparmio si individua nella somma nella disponibilità del contribuente al momento della consumazione del reato che non è stata versata all’Erario

/ Maria Francesca ARTUSI

Mercoledì, 22 luglio 2026

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Un tema spesso dibattuto riguarda le modalità e i limiti della confisca nell’ambito dei reati tributari. La Cassazione penale, nella sentenza n. 27336 depositata ieri, lo approfondisce sotto una duplice prospettiva.

In primo luogo, si domanda se, in linea di principio, sia o meno ammissibile la confisca diretta di somme di denaro con riferimento ai delitti tributari – qui in particolare con riguardo al reato di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000 –, anche in caso di c.d. “risparmio di spesa”.

In secondo luogo, i giudici di legittimità si soffermano sull’indagine relativa al denaro sottoposto in concreto ad ablazione, per verificare se lo stesso possa essere ritenuto bene che costituisce il profitto del reato in esame.
Riguardo al primo quesito, muovendosi nel solco di un orientamento più che consolidato, la sentenza in esame ritiene giuridicamente ammissibile, sia pur a determinate condizioni, la confisca diretta di somme di denaro quale profitto di reati tributari, anche quando questo sia costituito da un “risparmio di spesa”.

Le Sezioni Unite n. 13783/2025 hanno ammesso tale confisca, pur individuando limiti più rigorosi rispetto alla precedente giurisprudenza. In particolare, è stato precisato che la confisca del denaro che costituisce il prezzo o il profitto del denaro è diretta se vi è la prova del nesso di derivazione del denaro dal reato. L’estensione della nozione di profitto, e, quindi, la possibilità di disporre la confisca diretta del “provento” del reato (surrogati, utilità mediate, reimpieghi) non esime, come anche nel caso di ablazione del prezzo del reato, dalla prova del nesso di derivazione del bene dal reato.

Anche precedentemente, le Sezioni Unite avevano osservato che, nei reati tributari, il profitto, essendo costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del delitto, può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell’accertamento del debito tributario (n. 18374/2013).

Inoltre, l’art. 12-bis del DLgs. 74/2000 contempla espressamente – e quindi ritiene ammissibile – la confisca “diretta” dei beni costituenti il profitto del reato con riguardo a tutti i delitti da esso previsti, senza fissare, almeno in via esplicita, alcuna eccezione.

Anzi tale norma dispone, in via primaria, “la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo”, e, solo in via sussidiaria, “quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.

Deve, peraltro, essere tenuto presente che il profitto del reato, relativamente alle fattispecie previste dal DLgs. 74/2000, non solo può essere costituito da un risparmio di spesa, ma, con riguardo a diverse di tali figure delittuose, è costituito “esclusivamente” da un risparmio di spesa: si pensi all’omessa dichiarazione (art. 5), all’omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis), all’omesso versamento di IVA (art. 10-ter), all’indebita compensazione (art. 10-quater, commi 1 e 2) e alla sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11). In queste ipotesi non è in alcun modo configurabile un profitto accrescitivo, ossia un profitto costituito da un incremento delle componenti attive del patrimonio.

In conclusione, non può escludersi l’ammissibilità della confisca diretta di somme di denaro quale profitto di uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000, pur se questo profitto sia costituito da risparmio di spesa.

Ritenuta ammissibile, in linea di principio, la confisca diretta del risparmio di spesa, occorre individuare quando ricorrono le condizioni per ritenere che “quel” denaro costituisca il profitto da risparmio di spesa di “quel” reato per cui si procede.
In proposito la Cassazione afferma che il profitto costituito da risparmio di spesa per mancato pagamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto è da individuare in quella somma che era nella disponibilità del contribuente al momento della consumazione del reato, e che non è stata versata all’Erario, nella misura in cui poteva e doveva esserlo.

Qualora il sequestro o la confisca intervengano a distanza di tempo dalla consumazione del reato, se non è possibile rinvenire tale somma, l’ablazione diretta potrà colpire quegli importi che, individuati seguendo un percorso “tracciabile”, di tale somma costituiscono il reimpiego.

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