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Mercoledì, 22 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IMPRESA

Per l’esperto nella CNC contatto immediato con i referenti delle Entrate

Si ampliano le funzionalità offerte dalla piattaforma telematica nazionale

/ Francesco DIANA

Mercoledì, 22 luglio 2026

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La richiesta di nomina dell’esperto e, dunque, l’accesso alla composizione negoziata della crisi, è possibile grazie all’istituzione della piattaforma telematica nazionale (art. 13 comma 1 del DLgs. 14/2019) a cui possono accedere gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese e che si trovino nella situazione di cui all’art. 12 comma 1 del DLgs. 14/2019 (squilibrio, crisi e insolvenza reversibile).

La piattaforma, innanzitutto, consente all’utilizzatore di fruire liberamente delle funzionalità rese disponibili nella c.d. area pubblica, tra cui la possibilità di scaricare il test pratico di autodiagnosi, oltre ad accedere ai modelli di taluni documenti (es. bozza di istanza on line, modello di richiesta delle misure protettive, modello di accettazione della nomina da parte dell’esperto).
La presentazione dell’istanza ex art. 17 comma 1 del DLgs. 14/2019 richiede, invece, l’accesso alla c.d. area privata; in tal senso è necessario che l’utente sia dotato di un sistema di identificazione dell’identità digitale (SPID, CNS e CIE), di un indirizzo di posta elettronica certificata e, non ultimo, della firma digitale.

La piattaforma, inoltre, consente anche all’esperto di gestire le diverse fasi della composizione negoziata: dall’accettazione della nomina al deposito della relazione finale ex art. 17 comma 8 del DLgs. 14/2019, nonché l’inserimento del prospetto di determinazione dei compensi.
Tramite la piattaforma l’esperto può poi visionare e scaricare la documentazione depositata dall’imprenditore istante, oltre che “documentare” le fasi del processo (es. procedendo con l’upload dei verbali degli incontri con l’imprenditore, con le parti interessate, o inserire i pareri e le segnalazioni rese).

Tra gli strumenti offerti all’esperto vi è anche quello di procedere con il censimento dei diversi soggetti interessati e partecipanti alle trattative attraverso l’immissione, in piattaforma, del loro indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, o, in difetto, di un loro indirizzo di posta elettronica ordinaria.

In merito, con l’Informativa n. 101/2026, pubblicata ieri, il CNDCEC ha reso nota l’implementazione di una ulteriore funzionalità specifica per favorire le interlocuzioni con l’Agenzia delle Entrate. La funzionalità consente di avere un contatto immediato e diretto con il referente dell’Agenzia preposto allo svolgimento delle trattative nel corso della composizione negoziata della crisi.

Nello specifico, nella sezione “invitati dall’esperto”, il professionista ha la possibilità di invitare direttamente il creditore Agenzia delle Entrate; il sistema, in base alla sede legale dell’impresa istante, indica il nominativo e l’indirizzo PEC dello specifico referente incaricato dal creditore pubblico.
Ciò esclude la possibilità che l’esperto possa censire e/o comunque invitare soggetti diversi dai referenti specificamente individuati dall’Agenzia e presenti nella lista proposta dal sistema.

La procedura prevede che il referente pubblico sia invitato dall’esperto, anche se potrà accedere all’istanza solo se il rappresentante legale dell’impresa acconsente alla sua abilitazione.
Fino a quel momento l’invito è sospeso “in attesa di abilitazione”.

Per velocizzare il flusso informativo, l’invito dell’esperto genera l’invio, da parte della piattaforma, di una PEC di notifica all’imprenditore; questi è invitato ad accedere al sistema allo scopo di autorizzare l’accesso al creditore pubblico.
A seguito dell’abilitazione, il sistema invia una seconda PEC al referente dell’Agenzia delle Entrate allo scopo di comunicargli i dati dell’impresa, i dati dell’esperto e l’invito a partecipare alle trattative.

Se la sede legale dell’impresa non coincide con il suo domicilio fiscale, è possibile che il referente abilitato non sia quello preposto alla trattazione della specifica istanza.
In tal caso, quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione all’esperto, a mezzo PEC, indicando anche il nominativo del referente competente.

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