Salve le sanzioni per omesso pagamento del contributo unificato minimo
Sul rifiuto dell’iscrizione a ruolo da parte della cancelleria occorre l’intervento del legislatore
Con la sentenza n. 137 depositata ieri, la Consulta ha salvato l’art. 1 comma 812 lett. a) della L. 207/2024 dalle censure di illegittimità costituzionale sollevate in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. dalle ordinanze nn. 32227/2025, 32232/2025 e 32234/2025 della Cassazione, nonché, nei medesimi termini, da un’ordinanza del Giudice di pace di Benevento.
Si ricorda che la norma oggetto del giudizio di costituzionalità è intervenuta sul testo dell’art. 14 del DPR 115/2002, disponendo l’aggiunta del comma 3.1, cui è demandata l’individuazione dei casi in cui l’omesso pagamento del contributo unificato costituisce condizione ostativa rispetto all’iscrizione a ruolo delle cause civili. Il nuovo comma stabilisce testualmente che, “Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge”.
Con una nota informativa del 30 dicembre 2024, il Ministero della Giustizia ha poi chiarito che il divieto di iscrizione a ruolo opera allorché, ferme le esenzioni previste dalla legge: il contributo unificato, dovuto per legge in misura pari o inferiore a 43 euro, non sia stato integralmente versato; sia dovuto per legge un contributo di importo superiore a 43 euro e la parte che chiede l’iscrizione non abbia versato almeno l’importo di 43 euro.
Con le ordinanze interlocutorie sopra citate la Cassazione ha insinuato il dubbio che il nuovo comma 3.1 dell’art. 14 del DPR 115/2002 costituisca un irragionevole ostacolo rispetto alla possibilità di agire in giudizio sotto molteplici profili, quasi tutti smentiti dalla decisione della Corte Costituzionale.
In primo luogo, con argomenti del tutto condivisi dall’ANF, i giudici rimettenti hanno tentato di sostenere che l’art. 1 comma 812 della L. 207/2024 preclude l’accesso alla giurisdizione in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l’onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale. Si tratterebbe, in altri termini, di una norma dettata con l’unico obiettivo di “fare cassa”, esercitando una coazione indiretta a carico di chi intenda avvalersi del servizio giustizia e finendo, così, per palesare la sua contrarietà agli artt. 24 e 111 Cost., posto che, secondo la giurisprudenza costituzionale, gli oneri tributari possono condizionare l’accesso alla giustizia se perseguono l’obiettivo di assicurare al processo uno svolgimento meglio conforme alla sua funzione e alle sue esigenze, ovvero se risultano razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio.
La Consulta ha, tuttavia, dichiarato l’infondatezza degli argomenti suesposti, osservando come il contributo unificato sia pacificamente collegato alla spesa per il servizio giudiziario e diretto a “finanziare le spese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia”, concorrendo “al buon funzionamento del sistema giustizia”.
Per la Corte Costituzionale è parimenti infondata l’adombrata tesi del trattamento discriminatorio che la norma censurata riserverebbe, nel giudizio di Cassazione, al ricorrente principale (sul quale soltanto graverebbero l’iscrizione a ruolo e il connesso onere di pagamento del contributo unificato) e al ricorrente in via incidentale (che sarebbe, invece, affrancato dai predetti oneri): infatti, in base alla vigente legge processuale, possono darsi ipotesi in cui il controricorrente, dopo aver ricevuto la notifica del ricorso principale, procede al deposito del controricorso prima del ricorrente principale, con conseguente obbligo di pagamento del contributo e assoggettamento alla disciplina di cui al nuovo comma 3.1 dell’art. 14 del DPR 115/2002.
Tra le altre, sono state poi giudicate non meritevoli di accoglimento la questioni concernenti:
- l’irragionevole parificazione delle controversie civili, in quanto tutte soggette, al fine dell’iscrizione a ruolo, al pagamento dello stesso importo minimo, a prescindere dal loro valore (la quale non tiene conto dello scopo ultimo della norma censurata, ossia il conseguimento in modo rapido e semplificato di una quota minima, altrimenti difficilmente incassabile, delle risorse patrimoniali impiegate dallo Stato per l’esercizio della funzione giurisdizionale, ferma restando la debenza dell’importo totale del contributo);
- la discriminazione dei non abbienti, che non sarebbero in grado di sostenere nemmeno il costo del contributo minimo; questione, questa, superata dal rilievo che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti prevede la prenotazione a debito.
Da ultimo, la Consulta ha, invece, condiviso i dubbi di conformità a Costituzione sollevati dalle ordinanze interlocutorie in merito alla scelta del legislatore di affidare a un organo amministrativo (ossia, al cancelliere) il potere di disporre il rifiuto dell’iscrizione a ruolo: la questione è stata, tuttavia, dichiarata inammissibile in quanto implicante modifiche normative di sistema rientranti nell’ambito delle scelte riservate alla discrezionalità del legislatore.
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