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Mercoledì, 22 luglio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Nei servizi funebri municipalizzati nuovo trattamento economico da luglio

Oltre all’aumento del TEM, in luglio va corrisposta anche l’una tantum

/ Alessandro MORI

Mercoledì, 22 luglio 2026

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A circa un anno e mezzo dalla sua scadenza, intervenuta il 31 dicembre 2024, lo scorso 7 luglio Utilitalia e le Organizzazioni sindacali di settore hanno siglato l’Accordo che rinnova dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027 il CCNL 7 febbraio 2023 (si veda “Nuove retribuzioni da marzo per le imprese municipalizzate di pompe funebri” dell’11 febbraio 2023), contenente la disciplina collettiva applicabile al personale dipendente delle aziende municipalizzate operanti nei servizi funerari (codice CNEL IB17).

Sono due le novità economiche di impatto immediato, di cui i datori di lavoro devono tenere conto nell’elaborazione del cedolino paga del corrente mese di luglio: l’incremento dei minimi tabellari integrati (TEM) e la previsione di un’una tantum.

Quanto al TEM è stato infatti previsto un incremento complessivo pari a 150 euro rapportati al livello C1 (parametro 141,50), distribuiti tra il mese in corso (80 euro medi) e i mesi di aprile e novembre del prossimo anno (35 euro di aumento per ciascuna delle decorrenze). Per effetto di tale incremento dal mese di luglio 2026 i minimi si attestano sui seguenti valori: liv. QS, 3.377,44 euro; liv. Q, 3.018,36 euro; liv. A1, 2.664,90 euro; liv. A2, 2.422,67 euro; liv. B1 2.240,21 euro; liv. B2, 2.095,99 euro; liv. C1, 1.951,83 euro; liv. C2, 1.847,74 euro; liv. C3, 1.791,74 euro; liv. D1, 1.735,73 euro; liv. D2, 1.639,64 euro; liv. D3, 1.379,42 euro.

Per quanto riguarda invece l’una tantum, tale importo forfetario è stato previsto a copertura dei 18 mesi di carenza contrattuale compresi tra il 1° gennaio 2025 e il 30 giugno 2026. Sempre con riferimento al livello C1 della scala classificatoria, il suo valore è stato definito pari a 550 euro; per effetto del riproporzionamento sugli altri livelli si determinano i seguenti valori, da corrispondere con la retribuzione del mese di luglio: liv. QS, 951,71 euro; liv. Q, 850,50 euro; liv. A1, 750,92 euro; liv. A2, 682,66 euro; liv. B1 631,24 euro; liv. B2, 590,62 euro; liv. C1, 550 euro; liv. C2, 520,65 euro; liv. C3, 504,87 euro; liv. D1, 489,09 euro; liv. D2, 462,04 euro; liv. D3, 388,69 euro.

Si deve intendere che i suddetti importi devono essere erogati in ragione di tanti diciottesimi quanti sono i mesi interi (o frazioni di mese di durata superiore a 15 giorni) di servizio prestato durante il periodo di riferimento, equiparandosi a tal fine al “servizio prestato” i periodi di assenza con obbligo retributivo a carico dell’azienda in misura almeno parziale. Da segnalare altresì che in caso di part time l’importo deve messere ridotto applicando la medesima percentuale di riduzione dell’orario lavorativo e che nel caso di passaggio di livello nel corso dei 18 mesi l’una tantum da erogare è costituita dalla somma degli importi spettanti pro quota in relazione ai periodi di inquadramento in ciascun livello.

In tema di welfare si registrano incrementi delle contribuzioni a carico delle aziende.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa (Fondo Fasda) dal 1° ottobre prossimo (con operatività quindi già dal versamento trimestrale in scadenza al 16 ottobre) l’incremento è di 5,50 euro mensili per 12 mensilità (quindi 16,50 euro trimestrali); per la previdenza complementare (Fondo pegaso) il contributo aggiuntivo è stato definito nella misura di 8,50 euro mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2027; invece, nei confronti della Fondazione Rubes Triva (l’ente bilaterale per la formazione e la sicurezza dei lavoratori), sempre da gennaio 2027 la quota si incrementa di 1 euro/mese per ciascun lavoratore dipendente in forza a inizio anno.

Rimanendo tra le novità di portata economica si segnala che, in attuazione delle disposizioni in materia di premio di risultato di cui all’art. 39 del CCNL, le Parti hanno previsto un elemento retributivo aggiuntivo di produttività (ERAP), che comporta un costo azienda che sia per il 2026 che per il 2027 è stato definito nella misura di 216 euro (vale a dire 18 euro per 12 mensilità), rapportati anche in questo caso al livello C1. I parametri di obiettivi e produttività per l’effettiva erogazione annuale dei premi ai lavoratori sono rimessi alla contrattazione aziendale.

Viene inoltre aumentata dal 1° gennaio 2027 la misura delle indennità previste dall’art. 40, lett. g) del CCNL. In particolare passa: da 12 a 13,50 euro l’indennità per esumazioni con mezzi meccanici ed estumulazioni; da 17 a 18,50 euro l’indennità per esumazioni senza mezzi meccanici. Sono introdotte infine con medesima decorrenza le nuove indennità di saluto funebre (del valore di 10 euro), di cerimonia funebre (del valore di 20 euro) e per lo svolgimento di operazioni di tanatoestetica (anch’essa pari a 10 euro).

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