Rischio patrocinio infedele se un avvocato non si presenta alle udienze
Non basta la mera negligenza, ma serve la rappresentazione del rischio di danno per i clienti
Il reato di patrocinio infedele (art. 380 c.p.) si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione idonea a produrre nocumento agli interessi della parte rappresentata, assistita o difesa e che costituisca, per il soggetto che la compie, una infedeltà ai doveri professionali. Sotto il profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, non essendo richiesto per la sua configurabilità che l’imputato si proponga un fine particolare, ma essendo sufficiente la coscienza e volontà di compiere un’azione o un’omissione contraria ai propri doveri professionali.
La sentenza n. 32866, depositata ieri dalla Corte di Cassazione – nel confermare la condanna di un avvocato – precisa che la fattispecie in esame richiede per il suo perfezionamento sia una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, sia un evento che implichi nocumento agli interessi di quest’ultima che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l’evento del reato, inteso non necessariamente in senso civilistico quale danno patrimoniale, ma anche nel senso di mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale o di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura. In difetto di prova di tale nocumento, derivato all’assistito dal comportamento del patrocinatore, il reato non si configura, finanche quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall’attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato (Cass. n. 29653/2011).
I giudici di legittimità evidenziano come la struttura del reato, prevedendo quale elemento necessario della fattispecie il nocumento, pone evidentemente una relazione di causa ed effetto tra l’infedeltà ai doveri professionali e il nocumento medesimo, senza imporre che la violazione di tali doveri costituisca l’unica causa, potendo evidentemente concorrere anche altre concause, indipendenti e autonome tra loro, alla determinazione del pregiudizio subito dalla parte.
In tale prospettiva, si possono individuare eventi pregiudizievoli per la parte assistita anche indipendenti dall’esito favorevole o sfavorevole del giudizio, potendo rilevare anche il mero ritardo della definizione del procedimento, o anche una semplice preclusione processuale conseguente alla scadenza di un termine che abbia reso impossibile per la parte allegare una prova a suo favore o comunque di esercitare una facoltà spettante alla stessa quale parte processuale, e potendo rientrare nella nozione di nocumento anche la c.d. “perdita di chances”, consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo.
Nel caso di specie, il difensore, nell’ambito di un procedimento penale relativo a una fattispecie di abuso edilizio, aveva comunicato ai clienti la sussistenza di successivi rinvii del processo in ragione di un’imminente concessione della sanatoria edilizia. In realtà i due assistiti avevano ricevuto la notifica dell’ordine di esecuzione della pena con contestuale sospensione, venendo così a conoscenza della circostanza che il processo era stato definito con sentenza di condanna divenuta definitiva in assenza di tempestiva impugnazione.
Dagli atti era emerso che il difensore non aveva partecipato alle udienze dibattimentali, non aveva depositato la lista testimoniale e non aveva informato gli assistiti dell’esito del procedimento, né prospettato una eventuale impugnazione.
Lungi dall’ipotizzare una mera negligenza professionale (che non costituirebbe reato), i giudici di legittimità confermano la cosciente e consapevole violazione dei doveri professionali e una piena rappresentazione del rischio che, in conseguenza di tali condotte, si verificasse un nocumento per i propri assistiti.
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