False
ACCEDI
Sabato, 5 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Formulario di identificazione dei rifiuti digitale obbligatorio dal 16 settembre

Da tale data si applicano le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR

/ Arianna ZENI

Sabato, 5 settembre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

In materia di tracciabilità dei rifiuti, l’art. 13 comma 5-bis del DL 31 dicembre 2025 n. 200 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha differito al 15 settembre 2026 il termine entro il quale il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) può essere emesso in formato cartaceo.

Il differimento ha riguardato sostanzialmente i piccoli produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) dal 15 dicembre 2025 (in base al disposto dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DM 59/2023) che, fino al prossimo 15 settembre, possono ancora emettere il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato cartaceo, in alternativa al formulario digitale (xFIR).

In sostanza, ancora per pochi giorni (fino al 15 settembre 2026):
- il FIR può essere emesso in formato cartaceo, in alternativa al formato digitale;
- non si rendono applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.

Giova ricordare che il formato con cui è emesso il FIR da parte del produttore/detentore, determina la modalità di gestione da parte di tutta la filiera.
Ciò significa che:
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato digitale, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR in formato digitale;
- se il produttore/detentore emette il FIR in formato cartaceo, tutta la filiera (trasportatori, destinatari) deve gestire il FIR nello stesso formato cartaceo.

In seguito alla proroga prevista dall’art. 13 comma 5-bis del DL 200/2025, i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI devono trasmettere il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale o xFIR), di cui all’art. 7 del DM 4 aprile 2023 n. 59, a decorrere dal 16 settembre 2026 (ai sensi dell’art. 188-bis comma 3-bis del DLgs. 152/2006 sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi e i soggetti di cui all’art. 189 comma 3 del DLgs. 152/2006 con riferimento ai rifiuti non pericolosi).

Il FIR digitale è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da un’apposita applicazione del RENTRI (“RENTRI FIR Digitale”). Detta applicazione è stata oggetto di aggiornamenti da parte del RENTRI che, a decorrere dallo scorso 5 agosto 2026, è supportata esclusivamente sui dispositivi mobili dotati di sistema operativo Android versione 10 o successive e iOS versione 16 o successive.

Dal 16 settembre si applicano le sanzioni

A decorrere dal 16 settembre 20206, inoltre, si rendono applicabili le sanzioni previste per la mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei FIR (art. 258 comma 10-bis del DLgs. 152/2006 “Codice dell’ambiente”). In particolare:
- salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, per la mancata o irregolare iscrizione al RENTRI è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro, per i rifiuti non pericolosi, e da 1.000 euro a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi;
- per la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità stabilite, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e da 1.000 a 3.000 euro per i rifiuti pericolosi.

TORNA SU